Cabotaggio alla FlixBus

Comunicato stampa, 28.09.2018

Un'impresa di autobus a lunga percorrenza è responsabile, nei limiti dell'esigibile, del rispetto del divieto di cabotaggio durante i propri servizi transfrontalieri. Il tribunale penale di Basilea-Città ha avallato, con la sua sentenza odierna, un relativo decreto penale dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) contro il gruppo FlixBus. FlixBus DACH GmbH è stato condannato al pagamento di una multa di CHF 3000.

A marzo 2017 l'UFT ha emesso un decreto penale nei confronti di FlixBus per violazione del divieto di cabotaggio. Nel 2016, durante un controllo nella regione di Basilea, era stato constatato che un passeggero aveva utilizzato un autobus del gruppo per effettuare un viaggio all'interno della Svizzera mentre, secondo il divieto di cabotaggio vigente nel settore delle autolinee internazionali, per ogni viaggio la località di partenza o di arrivo deve essere al di fuori del territorio nazionale. Il cabotaggio è vietato sia dall'Accordo sui trasporti terrestri Svizzera/UE, applicabile in questo caso, sia dagli altri accordi con Stati terzi.

In tribunale il gruppo FlixBus ha argomentato di essersi adoperato a sufficienza per rispettare il divieto di cabotaggio. Nella fattispecie, tuttavia, l'autista aveva espressamente consentito al passeggero, proveniente da Zurigo, di concludere il proprio viaggio già a Basilea. Nella sua sentenza il tribunale penale di Basilea-Città avalla la posizione dell'UFT, secondo la quale FlixBus è responsabile del rispetto del divieto di cabotaggio. Ha quindi condannato FlixBus DACH GmbH al pagamento di una multa di CHF 3000. La sentenza non è ancora passata in giudicato.

Nell’ambito delle corse internazionali le imprese di autolinee a lunga percorrenza non possono trasportare viaggiatori esclusivamente su tratte interne alla Svizzera. Il controllo del divieto di cabotaggio è di competenza dei Cantoni (Polizia) e dell'Am-ministrazione federale delle dogane, che notificano eventuali infrazioni all'UFT.


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