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- Accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero delle persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale
- Accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero delle persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale
Base legale: articolo 22 dell’ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp).
Aventi diritto a un permesso «Ci»
Le persone seguenti hanno un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero, se sono autorizzate ad accompagnare il titolare principale conformemente all’articolo 20 capoverso 1 OSOsp, se risiedono in Svizzera e vivono in comunione domestica con lo stesso:
i familiari dei membri del personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari di carriera (titolari di una carta di legittimazione di tipo B, C, D, E e K a banda rosa/nera, KB, KC, K a banda blu/nera, KD e K a banda viola/nera e KE del Dipartimento federale degli affari esteri – DFAE);
i figli non coniugati di queste persone, che sono entrati in Svizzera a titolo di ricongiungimento familiare prima di aver compiuto i 21 anni. I figli beneficiano dell’accesso al mercato del lavoro svizzero anche se iniziano ad esercitare un’attività lucrativa dopo aver compiuto i 21 anni.
Un permesso speciale, designato permesso «Ci», è rilasciato in questi casi dalla competente autorità cantonale (cfr. gli indirizzi sottostanti), dietro presentazione di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un’attività lucrativa indipendente. La procedura è descritta qui di seguito.
Osservazione: i figli autorizzati a raggiungere i genitori tra i 21 e i 25 anni e beneficiari di una carta di legittimazione del DFAE sono soggetti alla regolamentazione ordinaria che disciplina l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di stranieri in Svizzera.
Procedure
Attestati
Per facilitare le procedure presso i datori di lavoro il Protocollo consegna agli interessati un attestato intitolato «Attestato relativo al rilascio di un permesso di dimora con attività lucrativa – Permesso Ci». Il documento conferma che queste persone non sono sottoposte:
al contingentamento della manodopera straniera;
al principio delle zone prioritarie di reclutamento;
alle prescrizioni relative al mercato del lavoro, vale a dire al principio della priorità dei lavoratori residenti e al controllo preliminare delle condizioni di rimunerazione e di lavoro.
L’attestato rimane in possesso del titolare e ha la stessa durata di validità della carta di legittimazione o, se il titolare beneficia già del permesso «Ci», la stessa durata di validità della carta di legittimazione del titolare principale. Il Protocollo lo rinnova contemporaneamente alla carta di legittimazione se quest’ultima è detenuta dal titolare.
L’attestato deve essere richiesto tramite nota verbale, accompagnata dalla relativa «Domanda di attestazione – Permesso Ci», firmata dall’interessato. L’attestato è un documento rilasciato dall’Ufficio degli stranieri/della migrazione del Cantone di residenza ed è consegnato all’Ambasciata dal Protocollo.
Domanda di attestazione – Permesso Ci (PDF, 194.4 kB, Francese)
Permesso «Ci»
Dietro presentazione dell’« Attestato relativo al rilascio di un permesso di dimora con attività lucrativa – Permesso Ci» e di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un’attività lucrativa indipendente che comprenda una descrizione di tale attività, gli aventi diritto a un permesso Ci ricevono in cambio della loro carta di legittimazione un libretto per stranieri Ci con l’autorizzazione del permesso di dimora con attività lucrativa.
I titolari del permesso «Ci» non sottostanno:
- al contingentamento della manodopera straniera;
- al principio delle zone prioritarie di reclutamento;
- alle prescrizioni relative al mercato del lavoro, vale a dire al principio della priorità dei lavoratori residenti e al controllo preliminare delle condizioni di rimunerazione e di lavoro.
Il permesso «Ci» è rilasciato dall’Ufficio degli stranieri/della migrazione del Cantone di residenza. I titolari del permesso «Ci» devono pagare le tasse conformemente all’ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.209).
Il permesso «Ci» è rilasciato per un’attività dipendente (a tempo pieno o a tempo parziale) o indipendente. L’attività indipendente può essere esercitata soltanto se il titolare del permesso «Ci» ha ottenuto dalle autorità competenti le autorizzazioni necessarie che lo abilitano all’esercizio della professione o dell’attività in questione (p. es. polizia del commercio o polizia sanitaria). Il permesso «Ci» è rilasciato per la durata del contratto o dell’attività indipendente ma, per quanto riguarda Berna, al massimo per un anno (a Ginevra al massimo per due anni). Alla sua scadenza deve essere presentato all’Ufficio cantonale degli stranieri/della migrazione affinché possa essere controllato in vista del suo rinnovo. Se si cambia posto di lavoro durante la validità del permesso «Ci», il titolare del permesso deve inoltrarlo dapprima all’Ufficio cantonale degli stranieri/della migrazione affinché quest’ultimo possa procedere alla sua modifica.
L’Ambasciata deve comunicare immediatamente al Dipartimento (Protocollo) ogni cambiamento di domicilio di un titolare del permesso «Ci» e inviare una copia al Comune di domicilio dell’avente diritto a un permesso.
La validità del permesso «Ci» è circoscritta al territorio del Cantone che l’ha rilasciato. Se non si esercita l’attività lucrativa nel Cantone che ha rilasciato il permesso «Ci» (Cantone di residenza) ma in un altro Cantone, la persona interessata deve chiedere dapprima il consenso di quest’ultimo.
I membri della famiglia che ottengono un permesso «Ci» possono beneficiarne per tutto il tempo in cui il titolare principale esercita le sue funzioni ufficiali e possono essere titolari di un permesso «Ci» fintanto che esercitano un’attività lucrativa o, in caso di perdita del posto di lavoro, per il periodo in cui possono ricevere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il permesso «Ci» non ha più effetto se il titolare principale perde il diritto alla carta di legittimazione.
Privilegi e immunità
Per essere titolare di un permesso «Ci» occorre restituire la carta di legittimazione ottenuta dal DFAE. Il titolare di un permesso «Ci» continua comunque a beneficiare dei privilegi e delle immunità a cui ha diritto in qualità di persona autorizzata ad accompagnare il titolare principale. Tuttavia non ha diritto ad alcun privilegio e immunità nell’esercizio della sua attività lucrativa.
I privilegi e le immunità sono attestati su un foglio allegato al permesso «Ci». Sul foglio è anche indicato che il titolare del permesso «Ci»:
se ha abitualmente lo statuto diplomatico, non ha diritto all’immunità di giurisdizione civile e amministrativa in caso di azione legata alla sua attività lucrativa;
è soggetto all’imposta sul reddito per tutto ciò che riguarda la sua attività lucrativa;
è soggetto alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG/AD e LPP) e all’assicurazione contro gli infortuni per quanto riguarda tale attività lucrativa.
Fine dell’attività lucrativa
Se il titolare del permesso «Ci» non esercita più un’attività lucrativa e non può più beneficiare di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve restituire il suo permesso «Ci» all’Ufficio cantonale degli stranieri/della migrazione competente. La sua carta di legittimazione gli viene restituita, se ne ha ancora il diritto, su richiesta dell’Ambasciata.
Autorità competenti
BE
Migrationsdienst des Kantons Bern
Eigerstrasse 73, 3011 Berna
Tel. 031 - 633.53.15 - fax 031 - 633.47.39
Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei der Stadt Bern
Predigergasse 5, Postfach, 3000 Berna 7
Tel. 031 – 321.51.51. - fax 031 – 321.52.09
GE
Office cantonal de la population, Service Etrangers et Confédérés
Rte de Chancy 88, 1213 Onex
Tel. 022 – 546.48.88 - fax 022 – 546.48.10
VD
Service de la population, Secteur Etrangers
Avenue de Beaulieu 19, 1014 Losanna
Tel. 021 – 316.46.46 - fax 021 – 316.46.45
FR
Service de la population et des migrants
Rte d’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot
Tel. 026 – 305.14.92 - fax 026 – 466.17.85
NE
Service des migrations
Case postale 124, Rue de Tivoli 28, 2003 Neuchâtel
Tel. 032 – 889.63.10 - fax 032 – 889.98.23