Secondo il diritto vigente, i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell'origine devono essere conservati per almeno tre anni, secondo taluni accordi di libero scambio anche più a lungo. Finora la legislazione non disciplinava altri termini di conservazione per i giustificativi a sostegno delle indicazioni riportate sulle dichiarazioni dei fornitori. Con la modifica dell'ordinanza, anche simili giustificativi devono essere conservati secondo i termini stabiliti nel rispettivo accordo di libero scambio. Ciò significa che il termine di conservazione vale anche per le forniture sul territorio svizzero con dichiarazioni dei fornitori.
La modifica era necessaria per consentire all'Amministrazione federale delle dogane di eseguire verifiche complete in materia di origine.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Stefan Meinigg, sostituto del capo della sezione Origine e tessili, Direzione generale delle dogane DGDtel. 031 322 65 38, stefan.meinigg@ezv.admin.ch
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