L’UFV emana un’ordinanza per impedire l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia

Comunicato stampa, 13.09.2013

Berna, 13.09.2013 - In seguito alla comparsa dell’influenza aviaria in diverse aziende avicole in Italia settentrionale, l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha deciso di intraprendere provvedimenti e di emanare un’ordinanza volta a impedire l’introduzione del virus in Svizzera.

Gli esami effettuati da metà agosto sul pollame di numerose aziende presenti nella regione italiana Emilia-Romagna hanno evidenziato un'infezione da influenza aviaria. Il governo ha richiesto l'abbattimento degli effettivi interessati e ha disposto l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza.

L'influenza aviaria è un'epizoozia altamente contagiosa che colpisce tutte le specie di uccelli, ma in particolare polli e tacchini. La malattia si trasmette mediante l'inalazione di goccioline di starnuto contenente muco contaminato o tramite l'inspirazione di polvere d'escrementi in cui è contenuto l'agente patogeno. A causa della diffusione rapida della malattia e al fine di evitare una sua propagazione nel nostro Paese, l'UFV emana un'ordinanza, tenendo conto anche dell'Accordo agricolo stipulato nel 1999 con l'UE, in virtù del quale la Svizzera è sostanzialmente tenuta ad adottare le misure di protezione sancite dall'UE. L'ordinanza disciplina l'importazione di pollame e prodotti avicoli provenienti da zone di protezione, di sorveglianza e soggette a restrizioni in Italia. Le aree interessate si trovano nella parte nord-orientale dell'Italia nei pressi di Bologna e Ravenna.

Vige un divieto d'importazione per la carne di pollame cruda proveniente dalle zone di protezione, per le uova da consumo provenienti sostanzialmente dalle zone di protezione e di sorveglianza e per il pollame vivo, le galline ovaiole giovani, i pulcini di un giorno nonché le uova da cova provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza e da altre aree soggette a restrizioni. L'importazione di pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone soggette a restrizioni è consentita a determinazione condizioni, in quanto essi rappresentano un rischio trascurabile per la diffusione dell'epizoozia.

L'Amministrazione federale delle dogane trattiene le partite sospette e trasmette all'UFV i documenti doganali necessari per effettuare ulteriori accertamenti. L'UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni, in collaborazione con le autorità cantonali.

L'ordinanza entra in vigore il 13 settembre 2013.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Regula Kennel, responsabile della Comunicazione
Tel.: 031 323 84 96

Pubblicato da

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Internet: http://www.blv.admin.ch/index.html?lang=it