Notifica del salario per i prestatori di servizi dell’UE/AELS

Comunicato stampa, 17.04.2013

Berna, Ieri il Consiglio federale ha adottato una modifica d’ordinanza nel settore della libera circolazione delle persone. In futuro i datori di lavoro dello spazio UE/AELS dovranno notificare preliminarmente il salario corrisposto ai loro lavoratori distaccati in Svizzera. È così attuata la legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, adottata dal Parlamento il 15 luglio 2012.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE liberalizza la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei fino a 90 giorni per anno civile. I lavoratori distaccati in Svizzera da un'azienda con sede nello spazio UE/AELS per un servizio della durata massima di 90 giorni soggiacciono all'obbligo di notifica ma non a quello del permesso.

Nella sessione estiva del 2012 il Parlamento ha deciso di rafforzare le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone e di adeguare la legge sui lavoratori distaccati. Oltre a misure di lotta all'indipendenza professionale fittizia, ha deciso d'introdurre l'obbligo di notificare preliminarmente il salario corrisposto ai prestatori stranieri di servizi. Il Consiglio federale ha pertanto inserito nell'ordinanza sui lavoratori distaccati la notifica del salario prevista dalla vigente legge sui lavoratori distaccati. Il datore di lavoro straniero che distacca lavoratori in Svizzera dovrà indicare alle autorità svizzere, nell'ambito della procedura di notifica, il salario lordo che verserà a ciascun lavoratore. L'idea è di consentire ai competenti organi di controllo di procedere a verifiche più mirate e di perseguire i casi in cui c'è un sospetto di dumping salariale.

La modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati ha richiesto anche alcune modifiche dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone e dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).

Le modifiche summenzionate entreranno in vigore il 15 maggio 2013.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Gaby Szöllösy, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 31 325 98 80

Pubblicato da

Il Consiglio federale

Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Internet: http://www.ejpd.admin.ch

Segreteria di Stato della migrazione
Internet: http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html

Altri rimandi:

I documenti relativi al presente comunicato stampa sono reperibili sul sito del DFGP esteriore