Adottate le modifiche dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Comunicato stampa, 01.07.2015

Berna - L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) disciplina l’utilizzazione di sostanze e gruppi di prodotti potenzialmente nocivi per l’uomo e l’ambiente. Il Consiglio federale ha approvato oggi la revisione di detta ordinanza. In tal modo attua una decisione delle parti contraenti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, adotta degli adeguamenti del diritto europeo e rafforza il ruolo dei Cantoni nella procedura d’autorizzazione per l’irrorazione aerea. La revisione dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° settembre 2015.

L'aggiornamento dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si giustifica con la modifica da parte dell'Unione europea delle disposizioni relative alla messa in commercio e all'utilizzazione di prodotti chimici pericolosi e con il fatto che occorre attuare una decisione delle parti contraenti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP). La revisione dell'ordinanza ha lo scopo di aumentare il livello di protezione per l'uomo e l'ambiente e di prevenire ostacoli al commercio. La prassi esecutiva ha inoltre chiesto modifiche puntuali delle disposizioni relative ai prodotti disgelanti, refrigeranti ed estinguenti e all'irrorazione aerea. Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha adottato la modifica dell'ORRPChim, la quale entrerà in vigore il 1° settembre 2015.

Principali adeguamenti alle nuove disposizioni dell'Unione europea e in seguito a impegni di diritto internazionale

  • Divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato di strumenti di misura contenenti mercurio (ad es. sfigmomanometro) e di determinati composti del fenilmercurio.
  • Fissazione di un termine per la sostituzione degli impianti di elettrolisi cloroalcalina basati sul metodo dell'amalgama di mercurio con altri metodi corrispondenti allo stato della tecnica.
  • Divieto di immissione sul mercato di determinati oggetti con parti in plastica o in gomma contenenti idrocarburi policiclici aromatici (PAH) nonché di determinati articoli in cuoio contenenti cromo esavalente.
  • Divieto di immissione sul mercato di oggetti che contengono esabromociclododecano (HBCDD). Il divieto interessa in particolare i pannelli termoisolanti in polistirene, che non potranno più contenere la sostanza ignifuga HBCDD. L'utilizzazione e l'immissione sul mercato di HBCDD e di preparati che contengono HBCDD sono già vietate.
  • Il divieto di cloroparaffine a catena breve (SCCP) per la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione come sostanze e come componenti di preparati e oggetti.

Principali modifiche sulla base delle esperienze nella prassi esecutiva e dell'evoluzione della tecnica

  • I Cantoni vengono ora maggiormente coinvolti nella procedura di autorizzazione di voli per lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), che emette le autorizzazioni per detti voli, sentirà i Cantoni prima di prendere una decisione. Questi dovranno esprimersi in particolare sul rispetto dei presupposti per la concessione di un'autorizzazione per lo spargimento come pure sulle misure da prevedere per la protezione delle persone e dell'ambiente.
  • Le melasse provenienti dalla produzione di zucchero sono state inserite nell'elenco dei prodotti disgelanti che possono essere utilizzati nel servizio invernale. Il loro impiego sulle strade nazionali e sulle altre superfici di circolazione è legato a condizioni tecniche.
  • Le limitazioni per la messa in commercio di impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria sono state inasprite per il settore commerciale e allentate per gli impianti compatti. Per la messa in servizio e fuori servizio di impianti refrigeranti vige ora una nuova e più precisa procedura di notifica.
  • La regolamentazione per l'esportazione di prodotti estinguenti che danneggiano lo strato di ozono, i cosiddetti aloni, è stata adeguata alla normativa vigente per le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Josef Tremp, capo della sezione Prodotti chimici industriali, divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), tel. +41 58 464 46 18
Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi per via aerea:
Roland von Arx, capo della sezione Suolo, divisione Suolo e biotecnologia, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), tel. +41 58 46 293 37
UFAM Servizio stampa: +41 58 462 90 00

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Il Consiglio federale
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Segreteria generale DATEC
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Ufficio federale dell'ambiente UFAM
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Allegati:

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici  

Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva concernente il progetto della quarta revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Rapporto esplicativo

Altri rimandi:

 

UFAM: Prodotti chimici: In breve