Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e l’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi). Esse concedono alle infrastrutture del mercato finanziario e ai gestori di sistemi organizzati di negoziazione un termine transitorio di un anno per adempiere i nuovi obblighi, ad esempio in relazione alla negoziazione ad alta frequenza e alla pubblicazione di informazioni che garantiscono la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione. Anche i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione e i commercianti di valori mobiliari sono tenuti ad adempiere gli obblighi più estesi di registrazione e di comunicazione concernenti le transazioni di valori mobiliari soltanto dal 1° gennaio 2017.
Questi termini transitori sono stati fissati sulla base della data in cui – secondo l’iniziale tabella di marcia della riveduta direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) – le corrispondenti prescrizioni avrebbero dovuto avere effetto in seno all’UE. Poiché questa data è stata rinviata di un anno, il Consiglio federale ha deciso di prorogare di un anno, ovvero fino al 1° gennaio 2018, anche i rispettivi termini transitori nell’OInFi. La proroga non solo evita uno «swiss finish», ma consente altresì alla FINMA di tenere adeguatamente conto delle prescrizioni dell’UE nell’elaborazione delle sue disposizioni d’esecuzione. Inoltre, in questo modo ai partecipanti al mercato viene concesso più tempo per adeguare i loro sistemi e processi alle nuove regole.
Attualmente l’UE elabora diverse disposizioni d’esecuzione concernenti il commercio di derivati. In questo ambito l’OInFi si fonda sugli standard internazionali riconosciuti ai quali sostanzialmente si orienta anche l’UE. Se al momento della conclusione del progetto di regolamentazione dell’UE dovessero risultare necessarie modifiche materiali dell’OInFi al fine di impedire svantaggi concorrenziali per i partecipanti svizzeri al mercato finanziario, il Consiglio federale vi provvederà rapidamente, come già annunciato in occasione dell’emanazione dell’ordinanza.
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