Schengen/Dublino

Guardie di frontiera svizzere all'aeroporto.
L’Accordo di associazione a Schengen agevola la mobilità tra la Svizzera e l’UE. © UDSC

La cooperazione Schengen/Dublino promuove una stretta collaborazione in materia di controlli alle frontiere, giustizia, polizia, visti e asilo tra gli Stati membri dell’UE e i Paesi associati. Con la cooperazione Schengen gli Stati partecipanti hanno in linea di principio abolito i controlli sulle persone alle frontiere interne e hanno adottato misure di compensazione per rafforzare la sicurezza interna. La cooperazione Dublino garantisce invece che ogni domanda d’asilo venga esaminata da un solo Stato. 

La cooperazione tra gli Stati europei in materia di controlli alle frontiere, giustizia, polizia e visti, nota come cooperazione Schengen, è stata avviata nel 1985 da cinque Stati membri dell’allora Comunità europea. Oggi comprende quasi tutti gli Stati membri dell’UE più quattro Paesi associati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e (dal 12 dicembre 2008) Svizzera.

Cartine dell'Europa sugli accordi Schengen/Dublino

L’Accordo di associazione a Schengen (AAS) agevola la mobilità tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE grazie all’abolizione, in linea di principio, dei controlli sulle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen. Migliora inoltre la cooperazione internazionale in materia di giustizia e polizia per combattere la criminalità.

L’Accordo di associazione a Dublino è giuridicamente collegato all’AAS e garantisce che ogni domanda di asilo venga esaminata in un solo Stato dello spazio Dublino. I criteri di Dublino definiscono la competenza nazionale, evitando in tal modo che la persona richiedente l’asilo sia rinviata da uno Stato all’altro oppure che, dopo il rifiuto della sua domanda, ne presenti una nuova in un altro Stato membro del sistema Dublino.

Cronologia

2008

  • Eentrata in vigore operativa dell’Accordo di Schengen (negli aeroporti dal 29.03.2009) (12.12.2008)
  • entrata in vigore formale degli accordi di associazione a Schengen e Dublino (01.03.2008)

2005

  • accettazione da parte del popolo (con il 54,6% di voti favorevoli) (05.06.2005)

2004

  • firma degli accordi (pacchetto di Accordi bilaterali II) (26.10.2004)

Sviluppi dell’acquis di Schengen: la Svizzera ha voce in capitolo

La Svizzera contribuisce a definire gli sviluppi dell’acquis di Schengen e fa valere i propri interessi direttamente nelle discussioni tra esperte ed esperti oppure nell’ambito di incontri a livello diplomatico o ministeriale. Dispone di un diritto di partecipazione, un aspetto importante perché le decisioni vengono spesso adottate senza votazione.

Quando l’UE approva un nuovo atto normativo connesso alla collaborazione Schengen/Dublino, la Svizzera decide – nel rispetto dei suoi processi parlamentari e della democrazia diretta – se recepirlo o meno. Dalla firma degli Accordi nel 2004, l’Unione europea ha notificato alla Svizzera oltre 440 sviluppi dell’acquis di Schengen/Dublino. Gran parte di questi sviluppi ha carattere tecnico o una portata limitata; il Consiglio federale può quindi adottarli o prenderne atto direttamente. Circa il 12 per cento degli sviluppi giuridici è stato approvato dal Parlamento ed è stato quindi sottoposto a referendum facoltativo (secondo l’art. 141 della Costituzione federale). Di seguito sono illustrati due esempi di sviluppi che si trovano nel processo di approvazione parlamentare.

Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo

Il patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo è stato adottato in risposta all’elevato numero di migranti giunti in Europa tra il 2015 e il 2016, così come alle carenze nella gestione della migrazione emerse in quel periodo. La Svizzera attuerà parzialmente le cinque proposte legislative (v. link ai regolamenti dell’UE) in ragione della sua associazione a Schengen/Dublino. Ciò include per esempio controlli sanitari e di sicurezza standardizzati alle frontiere esterne Schengen (cioè in Svizzera negli aeroporti internazionali di Zurigo, Ginevra e Basilea) per i migranti irregolari e la riforma della banca dati Eurodac per le persone che chiedono protezione internazionale all’interno dello spazio Dublino. Non sono invece vincolanti le nuove procedure più rapide alle frontiere esterne dell’UE per chi ha scarse possibilità di beneficiare di protezione e il nuovo meccanismo di solidarietà per i Paesi con un alto tasso di migrazione (la Svizzera può tuttavia partecipare su base volontaria).

Il Consiglio federale ha deciso il 14 agosto 2024 di adottare parti del patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo, con riserva dell’approvazione del Parlamento.

Codice frontiere Schengen

Il codice frontiere Schengen (CFS) regola i controlli alle frontiere esterne Schengen e le possibilità di ripristinare temporaneamente dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen, per esempio ai confini nazionali della Svizzera, in caso di grave minaccia alla sicurezza interna o all’ordine pubblico. La riforma del CFS è una reazione alla sempre più frequente reintroduzione di controlli alle frontiere interne nel contesto dei flussi migratori e della pandemia di COVID-19. Essa precisa le regole e le scadenze applicabili e amplia la gamma delle possibili misure alternative ai controlli alle frontiere interne (p. es. la cooperazione bilaterale di polizia).

Il 26 giugno 2024 il Consiglio federale ha deliberato il recepimento del regolamento UE, con riserva dell’approvazione del Parlamento.