Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) / Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)

Un collaboratore dell’EUAA in un centro di prima accoglienza a Cipro.
Un collaboratore dell’EUAA a Cipro. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) fornisce assistenza ai Paesi Schengen i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. © EUAA 2022

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (European Asylum Agency, EUAA), fino al 2022 l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (European Asylum Support Office, EASO), facilita, coordina e promuove la cooperazione tra Stati in materia di asilo. L’Agenzia fornisce sostegno ai Paesi Schengen i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. La Svizzera ha concluso un accordo con l’UE per la partecipazione all’EASO e sta esaminando le possibili modalità di partecipazione all’EUAA.

I regolamenti che istituiscono l’EASO e l’EUAA prevedono la possibilità che i quattro Stati associati agli Accordi di Schengen e di Dublino (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) partecipino alle loro attività. L’accordo relativo alla partecipazione della Svizzera all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è stato firmato il 10 giugno 2014 dalla Svizzera e dall’UE ed è entrato in vigore il 1° marzo 2016.

Il 19 gennaio 2022 l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) ha avviato le sue attività. L’Agenzia porta avanti i lavori dell’EASO ed è dotata di competenze aggiuntive. L’accordo EASO tra la Svizzera e l’UE conserva la sua validità. Attualmente si stanno valutando le modalità di partecipazione della Svizzera all’EUAA.

Compiti dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo 

Il compito principale dell’EASO, instituito il 19 giugno 2011, è sostenere a livello operativo gli Stati Schengen il cui sistema di asilo e di accoglienza si trova sottoposto a particolari pressioni. Inoltre, facilita, coordina e promuove la cooperazione tra Stati membri nel settore dell’asilo. A tal fine, l’EASO adempie i compiti elencati di seguito.

  • Coordinamento dell’invio di squadre di sostegno per l’asilo. Le squadre sono composte di esperte ed esperti messi a disposizione dagli Stati membri e riuniti in ««gruppi di riserva permanenti per l’asilo»». Se uno Stato membro chiede aiuto all’EASO, uno di questi squadri può essere impiegato temporaneamente sul suo territorio.
  • Organizzazione di formazioni comuni per specialisti del settore dell’asilo delle autorità nazionali a livello europeo.
  • Coordinamento dello scambio di informazioni sui Paesi d’origine tra gli Stati membri utilizzando i dati raccolti dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni non governative e internazionali.

In qualità di organo europeo indipendente, l’EASO collabora con le autorità competenti degli Stati membri, ma anche con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), l’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali, la Commissione europea e l’Agenzia dell’Unione europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).

La Svizzera è solidale nel campo della migrazione e dell’asilo

Partecipando all’EASO la Svizzera mostra la propria solidarietà e rende le procedure d’asilo più efficienti e più eque in Europa. Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema di Dublino. Ciò non solo nell’interesse della Svizzera, ma anche di quello delle persone migranti bisognose di protezione.

Con la partecipazione all'EASO la Svizzera approfondisce a livello europeo il proprio impegno nel campo del rilevamento delle informazioni sui Paesi d’origine (Country of Origin Information, COI) e può sfruttare così il know-how delle esperte e degli esperti di altri Paesi europei. Fornisce infine supporto ad altri Stati con le proprie conoscenze e il proprio personale specializzato e contribuisce alle misure di sostegno a favore di singoli Paesi. In questo modo dà un importante contributo alla gestione dei flussi migratori in Europa.

Dato che l’EASO svolge solamente compiti di coordinamento e sostegno, non ha alcuna influenza sulla legislazione svizzera in materia d’asilo. L’Ufficio non può inoltre impartire istruzioni alle autorità nazionali. Infine, dato che l’EASO non è parte integrante degli Accordi di Schengen e Dublino, la Svizzera non è obbligata a partecipare alle sue attività. Al pari degli altri Stati associati a Schengen e Dublino (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ha deciso autonomamente di collaborare con l’Ufficio. Anche questi Stati stanno esaminando le modalità di una possibile partecipazione all’EUAA.

Cronologia

2022

  • Inizio delle attività dell’EUAA (19 gennaio)

2016

  • Entrata in vigore dell’Accordo (1° marzo)

2015

  • Approvazione da parte del Parlamento (20 marzo)

2014

  • Firma dell’Accordo (10 giugno)

Stato del dossier: Agosto 2022