Basi giuridiche della cooperazione transfrontaliera

La cooperazione transfrontaliera poggia sia sul diritto internazionale sia su quello federale e cantonale. In Europa la Convenzione di Madrid costituisce il quadro giuridico per la cooperazione transfrontaliera. Il Consiglio federale conduce le trattative su richiesta e a nome dei Cantoni interessati, tenendo conto, tuttavia, degli interessi della Confederazione e degli altri Cantoni.

La Convenzione di Madrid promuove la conclusione di accordi transfrontalieri tra Comuni e regioni, e costituisce il quadro giuridico per la cooperazione a livello di amministrazioni locali, per esempio nello sviluppo regionale, urbano e rurale, nella protezione dell’ambiente, nel miglioramento delle infrastrutture e nell’aiuto in caso di catastrofe. Le parti si adoperano per eliminare tutti gli ostacoli che potrebbero intralciare la cooperazione transfrontaliera.

L’Accordo di Karlsruhe ha permesso di concretizzare i principi della Convenzione di Madrid tra la Svizzera, la Germania, la Francia e il Lussemburgo. 

Convenzione di Madrid: base e quadro giuridico per la cooperazione transfrontaliera in Europa

La Convenzione-quadro del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione di Madrid) è stata adottata dal Consiglio d’Europa. La Svizzera, come i suoi Stati limitrofi, vi ha aderito e ha ratificato i Protocolli aggiuntivi.

  • Protocollo aggiuntivo del 9 novembre 1995: mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati europei e riconosce il diritto delle collettività territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera a determinate condizioni.
  • Protocollo aggiuntivo del 5 maggio 1998: mira a promuovere la cooperazione tra collettività territoriali non direttamente confinanti tra di loro.
  • Protocollo aggiuntivo del 16 novembre 2009: stabilisce le regole per la creazione di «Gruppi euroregionali di cooperazione» (GEC) dotati di personalità giuridica.

Accordo di Karlsruhe: promozione della creazione di organismi transfrontalieri

Nel 1996 il Consiglio federale ha firmato con i Governi di Germania, Francia e Lussemburgo l’Accordo di Karlsruhe sulla cooperazione transfrontaliera tra collettività territoriali ed enti pubblici locali. Finora la Svizzera ha aderito all’Accordo a nome dei Cantoni di Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia, Giura, Sciaffusa, Berna, Neuchâtel, Vaud, Ginevra e Vallese. L’Accordo contiene disposizioni sulla conclusione di trattati di cooperazione come pure sull’istituzione di organismi transfrontalieri (raggruppamenti locali).

Regolamento dell’UE relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), i GECT possono essere istituiti sul territorio dell’UE e mirano a facilitare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra i loro membri. Un GECT è dotato di personalità giuridica e può essere composto da Stati membri, autorità territoriali regionali e locali e organismi di diritto pubblico. Le collettività territoriali di uno Stato membro dell’UE o di Stati terzi confinanti possono creare un GECT. Si tratta di una possibilità interessante per i Cantoni svizzeri, che possono così stabilire cooperazioni di vicinato.

Costituzione federale: stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni

In linea di principio la conclusione di trattati internazionali è di competenza della Confederazione. I Cantoni hanno, tuttavia, la possibilità di concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza. Il diritto svizzero impone una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni in materia di cooperazione transfrontaliera. I Cantoni possono quindi intrattenere contatti diretti con autorità subordinate – locali o regionali – per risolvere problemi concreti di vicinato.

I Cantoni non possono avere contatti diretti con le autorità centrali di uno Stato estero. La Costituzione federale prevede a tal fine una mediazione della Confederazione. La conduzione di trattative, la firma e la ratifica di trattati incombono di conseguenza al Consiglio federale, che negozia su richiesta e in nome dei Cantoni interessati ma tiene comunque conto degli interessi della Confederazione e di altri Cantoni.

Nella maggior parte dei casi il Consiglio federale stipula questi trattati a nome di un Cantone, che è parte contraente e deve approvare il trattato conformemente alle procedure cantonali. Se il trattato presenta un interesse diretto anche per la Confederazione, il Consiglio federale può concluderlo anche a proprio nome.