Libera circolazione delle persone

Collaboratrice di un laboratorio sul luogo di lavoro.
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone facilita le condizioni di soggiorno e di lavoro delle cittadine e dei cittadini svizzeri negli Stati dell’UE e delle cittadine e dei cittadini UE in Svizzera. © Pixabay

L’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALC) concede alle cittadine e ai cittadini svizzeri e degli Stati membri dell’UE il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di domicilio sul territorio delle parti contraenti. La libera circolazione delle persone è integrata da norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sull’acquisto di immobili.

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è entrato in vigore il 1° giugno 2002, dopo essere stato approvato dall’elettorato svizzero nel 2000 insieme al resto degli Accordi bilaterali I.

Migliori condizioni di soggiorno e di lavoro

L’ALC e i suoi protocolli migliorano le condizioni di soggiorno e di lavoro delle cittadine e dei cittadini svizzeri negli Stati membri dell’Unione europea e delle cittadine e dei cittadini dell’UE in Svizzera. L’Accordo prevede, tra le altre cose, un accesso non discriminatorio al mercato del lavoro di ciascuna parte contraente per le cittadine e i cittadini degli altri contraenti. Tuttavia, l’esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone è soggetto a determinate condizioni. In caso di lavoro dipendente è per esempio richiesto un contratto di lavoro valido, mentre le lavoratrici e i lavoratori autonomi devono essere in grado di dimostrare di esercitare un’attività lavorativa indipendente. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa, come i pensionati o gli studenti, devono disporre di una copertura assicurativa integrale contro le malattie nonché di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’aiuto sociale.

Graduale estensione della libera circolazione delle persone

L'ALC è in vigora dal 1° giugno 2002. L'ALC è stato esteso ai nuovi Stati membri dell'UE, in seguito ad ogni allargamento dell'UE, con un protocollo aggiuntivo.

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all’UE. Le condizioni per l’estensione dell’ALC alla Croazia sono state negoziate nel Protocollo III. Il 1° gennaio 2017, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone è stato esteso alla Croazia.

Clausola di salvaguardia per la Croazia

Dal 1 gennaio 2025, i cittadini croati desiderosi di lavorare in Svizzera beneficeranno nuovamente della libera circolazione completa delle persone. Nella seduta del 27 novembre 2024, il Consiglio federale ha quindi approvato la corrispondente modifica dell’ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP).

Già nel 2022 i cittadini croati avevano beneficiato della libera circolazione completa delle persone. In quell'anno, visto il forte aumento di lavoratori provenienti dalla Croazia, il Consiglio federale aveva deciso di attivare una clausola di salvaguardia unilaterale prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e di reintrodurre i contingenti per il 2023 e il 2024.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web della SEM: FAQ – Libera circolazione delle persone

Regno Unito

A seguito della Brexit, dal 31 dicembre 2020 l’ALC non viene più applicato al Regno Unito. Le cittadine e i cittadini britannici in Svizzera continuano tuttavia a beneficiare dei diritti già acquisiti in virtù dell’ALC prima della suddetta data.

Relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dopo la Brexit