AVS/AI

Automazione del processo di controllo della vita per i pensionati AVS/AI

A partire dal 1.1.2022, gli svizzeri residenti all'estero non riceveranno, in linea di principio, una domanda di certificato di vita. La condizione per questo è che siano registrati presso una rappresentanza svizzera nel loro paese di residenza. Le informazioni sono inviate direttamente alla Cassa svizzera di compensazione dal registro degli svizzeri all'estero.

I cittadini svizzeri che non sono registrati presso una rappresentanza svizzera continueranno a ricevere richieste di certificati di vita.

In casi eccezionali, le persone registrate possono comunque ricevere tale domanda. In questo caso, le persone interessate devono completare questo documento e farlo confermare per evitare la sospensione della loro pensione.

Attenzione: in rete circolano delle false notizie sul sistema pensionistico svizzero!

La rappresentanza svizzera smentisce ufficialmente le notizie che circolano in rete su diversi siti Internet concernenti delle supposte pensioni vantaggiose che i cittadini latino-americani potrebbero ottenere in Svizzera. Questa falsa pubblicità si riferisce ad una presunta clausola della Costituzione svizzera che permetterebbe agli stranieri di ottenere delle pensioni elevate. Vi chiediamo di ignorare questi annunci errati. Vi consigliamo di essere prudenti a divulgare i vostri dati personali a terzi.

AVS/AI facoltativa svizzera

Se avete lasciato la Svizzera, non siete più assicurati obbligatoriamente né all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) né all’assicurazione invalidità (AI) e siete domiciliati all’estero al di fuori dell’Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a determinate condizioni potete affiliarvi all’assicurazione facoltativa (detta anche AVS/AI facoltativa), rimanendo membri dell’AVS/AI svizzera (LAVS, RS 831.10/LAI, RS 831.20/OAF, RS 831.111).

Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10)

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20)

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF, RS 831.111)

La dichiarazione di adesione, indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), Assicurazione facoltativa – Contributi di Ginevra, deve essere presentata entro il termine di un anno a partire dalla fine dell'assoggettamento all’assicurazione obbligatoria.

La pagina Internet dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) fornisce informazioni sulle condizioni di adesione e sulle procedure da intraprendere.

Ufficio centrale di compensazione: Assicurazione facoltativa

Ufficio centrale di compensazione: Promemoria e opuscoli informativi sull’AVS/AI e l’AVS/AI facoltativa

La rappresentanza svizzera competente per il vostro domicilio all'estero è lieta di fornirvi informazioni sull’AVS/AI facoltativa.

Di norma, l’adesione all’assicurazione facoltativa svizzera non vi esonera dall’assoggettamento a un’assicurazione sociale estera obbligatoria. L’organo assicurativo competente per il vostro luogo di domicilio all’estero fornisce informazioni sui vostri diritti e obblighi e rimane a vostra disposizione per qualsiasi informazione in materia.