1. Introduzione
La legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero, in breve legge sugli svizzeri all’estero (LSEst), entrata in vigore il 1° novembre 2015, stabilisce il principio della responsabilità individuale delle cittadine e dei cittadini svizzeri all’estero. Il legislatore si attende che chiunque prepari o svolga un soggiorno all’estero o eserciti un’attività all’estero ne risponda in prima persona, tenga conto dei rischi e cerchi di affrontare con i propri mezzi le difficoltà che potrebbero sorgere.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può assistere le persone all’estero che non sono in grado o da cui non ci si può aspettare che siano in grado di farsi carico della tutela dei propri interessi da sole o con l’aiuto di terzi. Si ricorre alla protezione consolare, quindi alla possibile assistenza da parte del DFAE, quando gli interessati hanno fatto tutto il possibile per far fronte alla situazione d’emergenza da soli, con il sostegno delle autorità locali, della/delle loro assicurazione/i e altro. Non sussiste alcun diritto all’assistenza della Confederazione.