State pianificando un nuovo inizio all’estero? Per emigrare è necessario superare vari ostacoli amministrativi. I punti seguenti ve ne offrono una panoramica e vi rimandano agli uffici competenti.
Emigrazione
Requisiti
Per alcuni permessi di soggiorno sono previsti precisi limiti di età, in particolare per l’ammissione in vista di una formazione o di un perfezionamento (tirocinanti, persone alla pari) o per i programmi di scambio (scambi per la gioventù, missioni di soccorso e interventi sociali). Per informazioni sui permessi di soggiorno rivolgersi alle rappresentanze ufficiali del futuro Paese di residenza in Svizzera (ambasciata o consolato).
Obblighi di notifica
Quali sono gli obblighi e i requisiti per la cancellazione dal vecchio luogo di domicilio e per l'ingresso, la registrazione e il soggiorno all'estero?
Le disposizioni concernenti gli obblighi di notifica presso i Servizi agli abitanti variano da Cantone a Cantone. Fa fede il diritto di soggiorno cantonale per le cittadine e i cittadini svizzeri nel loro luogo di domicilio. In linea di principio, chi resta all’estero per più di tre mesi, lascia la propria abitazione e non intende tornare in Svizzera in un futuro prossimo, deve notificare la propria partenza al Comune di domicilio. Chi non ha intenzione di lasciare la propria abitazione e prevede di tornare saltuariamente in Svizzera, deve informarsi per tempo presso i Servizi agli abitanti competenti circa i propri obblighi di notifica. In caso di partenza definitiva, al momento della notifica di partenza al Comune di domicilio la persona interessata riceve il proprio atto di origine. Questo documento è utile all’estero per annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).
Le cittadine e i cittadini svizzeri che hanno notificato la propria partenza all’ultimo Comune di domicilio in Svizzera sono tenuti ad annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente all’estero (ambasciata o consolato). L’iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di partenza all’estero. La procedura è gratuita, consente di mettersi contatto con le persone interessate in caso di emergenza, semplifica le formalità al momento dell’emissione di documenti di identità, di matrimonio, nascite o decessi e contribuisce a mantenere vivo il legame con la Svizzera. Per l’iscrizione come Svizzere e Svizzeri all’estero è necessario presentare un passaporto o la carta d’identità, l’attestazione della notifica di partenza e, se disponibile, l’atto di origine. L’iscrizione può anche essere effettuata direttamente allo sportello online.
- soggiorni per scopi turistici e lavorativi, soggiorni temporanei di durata limitata, come anno di scambio, tirocinio, studi universitari, stage, distacco di prestatori di servizi.
- soggiorni permanenti di lunga durata ai fini dell’acquisizione di domicilio con o senza attività lucrativa o per trascorrere l’età di pensionamento.
Chi intende trasferirsi e lavorare in un altro Paese deve innanzitutto informarsi presso l’ambasciata o un consolato del Paese di destinazione circa i regolamenti vigenti in materia di ingresso e di soggiorno per le cittadine e i cittadini svizzeri. In generale si distingue tra:
A seconda del Paese occorre procurarsi, e spesso anche far tradurre, diversi documenti. In molti Paesi è piuttosto difficile ottenere un permesso di dimora di lunga durata. La procedura di autorizzazione può durare, a seconda del Paese, da tre mesi a due anni e costare parecchie centinaia di franchi a persona. La maggior parte dei permessi di dimora può essere prolungata, tuttavia è raramente possibile ottenere una modifica del proprio statuto: i turisti che trovano un posto di lavoro durante un soggiorno per vacanza devono di norma lasciare il Paese e richiedere un apposito permesso di dimora all’estero presso un’ambasciata o un consolato. Nella maggior parte dei casi l’accesso al mercato del lavoro è regolamentato da disposizioni specifiche. Le cittadine e i cittadini stranieri necessitano di un permesso di dimora che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa o economico-imprenditoriale. Spesso sono soggetti all’obbligo di autorizzazione anche i cambiamenti d’impiego e di domicilio e l’acquisto di immobili. Attenzione: in linea di massima l’acquisto di una proprietà abitativa non dà diritto al conseguimento di un permesso di dimora.
In virtù degli Accordi bilaterali Svizzera-UE, le cittadine e i cittadini svizzeri residenti nei Paesi UE/AELS godono del medesimo trattamento riservato alle persone di uno Stato UE: possono entrare presentando un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto), esercitare un’attività lucrativa e notificare una volta giunti nel Paese un soggiorno di lunga durata. Nel Liechtenstein vige una regolamentazione speciale.
In molti Paesi le autorità preposte all’immigrazione prescrivono determinate vaccinazioni, che devono essere registrate nel certificato di vaccinazione OMS. In alcuni Stati è richiesta anche una visita da parte del medico di fiducia. Di norma, studenti e persone aventi diritto a una rendita devono poter provare di essere assicurati contro malattie e infortuni. Ulteriori informazioni in materia di vaccinazioni raccomandate sono disponibili sul sito di Healthy Travel.
Formalità doganali
La seguente rubrica mostra quali prescrizioni doganali si applicano alle masserizie, ai veicoli e agli animali domestici e rimanda agli uffici a cui rivolgersi per ulteriori informazioni.
Le masserizie di trasloco possono essere importate nella maggior parte dei Paesi in franchigia di dazio e d’imposta. A seconda del Paese di destinazione sono tuttavia previsti determinati termini per l’importazione in franchigia di dazio. Al momento della partenza dalla Svizzera occorre esibire alla dogana una lista d’inventario di tutti gli oggetti, corredata di nome, indirizzo e firma e compilare una dichiarazione per l’esportazione. Se il trasporto comporta il passaggio attraverso più Paesi viene emesso in aggiunta anche un cosiddetto bollettino di transito. Queste formalità possono essere sbrigate anche prima della partenza presso la competente Amministrazione delle dogane in un’area interna della Svizzera. A seconda del Paese di destinazione, al momento dell’importazione occorre esibire alle autorità doganali diversi altri documenti, spesso in duplice o triplice copia. Alcuni Paesi riscuotono dazi e imposte sul valore aggiunto anche sulle masserizie di trasloco. Se non si è in grado di importare tutto il mobilio in una sola volta, occorre segnalarlo nei documenti doganali e presentare un’apposita dichiarazione alla prima importazione.
I Paesi dell’UE hanno uniformato i controlli del denaro contante alle rispettive frontiere esterne: gli importi in contanti superiori a 10 000 euro devono essere obbligatoriamente dichiarati alle autorità doganali sia al momento dell’ingresso sia al momento dell’uscita. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e all’Organizzazione mondiale delle dogane.
Ogni Paese applica prescrizioni diverse per i veicoli a motore: le moto e le automobili possono essere importate, per lo più in franchigia di dazio, unitamente alle masserizie di trasloco, tuttavia occorre talvolta sottoporle a una conversione tecnica prima della partenza.
Per gli animali domestici è normalmente d’obbligo esibire un libretto internazionale delle vaccinazioni. Gli animali devono essere stati vaccinati poco prima da un veterinario ufficiale e spesso è richiesto anche il microchip elettronico. Molti Paesi hanno emesso apposite disposizioni di quarantena (locali di isolamento). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Obbligo di prestare servizio
Se siete soggetti all’obbligo di prestare servizio militare e lasciate la Svizzera per più di 12 mesi o notificate la vostra partenza dovete chiedere un congedo per l’estero. Ulteriori informazioni si trovano nelle seguenti rubriche: «Servizio militare», «Servizio civile» e «Tassa di esenzione dall’obbligo militare».
I cittadini svizzeri soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che notificano la loro partenza dalla Svizzera e/o lasciano il Paese per più di dodici mesi, sono tenuti a richiedere un congedo militare per l’estero presso il comando di circondario. I relativi moduli sono disponibili presso i capisezione competenti. La domanda deve essere presentata con due mesi di anticipo. L’autorizzazione viene concessa solo qualora il richiedente abbia adempiuto tutti gli obblighi militari a lui spettanti fino al momento programmato della partenza (tiro obbligatorio, servizio militare e/o tassa di esenzione dall’obbligo militare). I cittadini svizzeri soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che decidono di rimanere lontano dalla Svizzera per più di dodici mesi devono richiedere il congedo militare per l’estero presso l’ambasciata svizzera o un consolato.
Per i soggiorni all’estero di durata superiore a dodici mesi è necessario trasmettere al servizio regionale competente una richiesta di congedo per l’estero. Tale domanda deve essere motivata in forma scritta e corredata del libretto di servizio. È altresì necessario comunicare all’organo di esecuzione il domicilio all’estero o un recapito in Svizzera. La concessione dei congedi è subordinata all’avvenuto pagamento della dovuta tassa di esenzione dall’obbligo militare. È tenuto al pagamento della tassa di esenzione dall’obbligo militare chi ha prestato meno di 26 giorni di servizio civile nei due anni precedenti la partenza.
Sono tenuti al pagamento della tassa di esenzione dall’obbligo militare i cittadini maschi svizzeri non incorporati in formazioni dell’Esercito e non soggetti all’obbligo di prestare servizio civile o che, in qualità di obbligati al servizio, non prestano il servizio militare o civile. La tassa viene riscossa dall’amministrazione competente per la tassa di esenzione dall’obbligo militare del Cantone prima della partenza e per l’intera durata del soggiorno all’estero. Gli Svizzeri all’estero che vivono fuori del territorio nazionale per più di sei mesi l’anno vengono esentati dal pagamento della tassa dopo tre anni.
Formazione
Per lavorare in ambito sanitario e per esercitare molte professioni accademiche è per lo più indispensabile aver conseguito un diploma professionale riconosciuto a livello nazionale. Per questo le lavoratrici e i lavoratori stranieri devono spesso sostenere un test attitudinale o ripetere l’esame finale. Gli Accordi bilaterali Svizzera-UE garantiscono il riconoscimento negli Stati UE/AELS dei diplomi svizzeri di studio, professionali e di abilitazione per le professioni regolamentate ovvero le professioni per il cui esercizio è richiesto un diploma riconosciuto a livello nazionale. Per le persone che esercitano professioni sanitarie (inclusi i veterinari) e gli architetti il riconoscimento avviene automaticamente in virtù dell’allegato III dell’Accordo. In tutti gli altri casi il Paese ospitante verifica l’equivalenza dei diplomi e, all’occorrenza, mette a disposizione corsi o esami integrativi.
Fisco
Chi lavora e fissa il proprio domicilio all’estero è normalmente tenuto al pagamento delle tasse nel Paese ospitante. Sono invece esentati dal versamento delle imposte il personale diplomatico, il personale di organizzazioni internazionali e di aziende di trasporto nonché le collaboratrici e i collaboratori distaccati di aziende con sede in Svizzera.
Chi risiede in Svizzera ma si reca all’estero per brevi periodi per motivi di lavoro può continuare a versare le imposte sul reddito in Svizzera. Le persone che trasferiscono il proprio centro di interessi all’estero sono soggette agli obblighi fiscali in Svizzera solo in misura limitata. Le entrate provenienti da rendite, assicurazioni sulla vita e beni immobili sono tassate alla fonte, ovvero al momento del pagamento in Svizzera. La modalità e l’ammontare dell’imposizione variano di Paese in Paese. La Svizzera ha stipulato convenzioni bilaterali con molti Stati per evitare la doppia imposizione su redditi, patrimoni e talvolta anche eredità. In determinate circostanze è possibile richiedere la restituzione delle imposte alla fonte e delle imposte preventive sugli interessi e sui dividendi. Ulteriori informazioni sul diritto fiscale internazionale possono essere richieste all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le domande in materia di doppia imposizione possono essere sottoposte alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
Servizi delle banche svizzere per le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero
Se intendete lasciare la Svizzera, prendete contatto per tempo con la vostra banca per discutere delle vostre esigenze: le persone residenti all’estero spesso non hanno accesso o hanno solo un accesso limitato ai servizi finanziari. Ulteriori informazioni si trovano nelle seguenti rubriche.
Negli scorsi anni, a seguito dell’aggiornamento e dell’ampliamento delle normative (norme e standard internazionali, legislazione nazionale e disposizioni interne alle singole banche), la consapevolezza dei rischi di compliance e di reputazione degli istituti finanziari è aumentata, soprattutto nel caso di transazioni internazionali. Di conseguenza gli istituti finanziari svizzeri tendono a limitare o addirittura a negare alle persone residenti all’estero l’accesso ai servizi finanziari. Vari istituti svizzeri continuano tuttavia a consentire alle Svizzere e agli Svizzeri residenti in numerosi Stati di aprire un conto corrente, nel rispetto del diritto locale e svizzero.
La relazione tra una banca e la sua clientela è disciplinata dal diritto privato. Le persone interessate sono invitate dunque (già al momento della preparazione del trasferimento all’estero o del rientro in Svizzera) a contattare il proprio istituto bancario per trovare una soluzione che risponda alle loro esigenze specifiche.
La Direzione consolare segue attentamente gli sviluppi in questo ambito. In dialogo con le autorità e gli istituti bancari, l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) cerca di ottenere una più ampia gamma di servizi per le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero. Oltre a prendere contatto con la banca, le persone in procinto di emigrare possono quindi rivolgersi all’OSE per consulenza o informazioni sulle offerte più convenienti. Se non riescono comunque a trovare una soluzione soddisfacente, in quanto clienti di un istituto bancario svizzero, hanno la possibilità di ricorrere all’Ombudsman delle banche svizzere.
Sicurezza sociale
Quando si emigra si devono considerare tanti aspetti, per esempio legati alla sicurezza sociale. Qui di seguito troverete una panoramica completa delle disposizioni relative alla previdenza per la vecchiaia, all’assicurazione malattie, all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione contro la disoccupazione.
Chi trasferisce il proprio domicilio all’estero perde il diritto a una protezione assicurativa completa della Svizzera. In alcuni Paesi non esiste un sistema pubblico di previdenza per la vecchiaia e occorre provvedere privatamente alla stipula di un contratto assicurativo per malattia e infortuni. Per le persone che esercitano un’attività lucrativa esistono quasi ovunque sistemi previdenziali e assicurazioni contro la disoccupazione. Le prestazioni finanziarie sono generalmente inferiori rispetto a quelle erogate in Svizzera, in particolare negli Stati extra-europei. Nei Paesi in cui non è previsto un sistema di assicurazione sociale o non è obbligatorio stipulare una simile assicurazione, è possibile e necessario provvedere autonomamente alla propria sicurezza sociale. Sono disponibili diverse offerte assicurative private. Si tratta di assicurazioni che offrono un livello di copertura paragonabile a quello delle assicurazioni sociali statali, però sono generalmente molto più costose di queste ultime.
Di norma si aderisce o si è assoggettati all’assicurazione sociale e all’assicurazione per le pensioni nazionali. Tale soluzione offre anche il vantaggio di poter beneficiare di assegni statali (assegni familiari, prestazioni per i figli ecc.). In alcuni casi le persone immigrate devono tuttavia mettere in conto lunghi tempi di attesa: sono per esempio tenute a versare i contributi sin dal primo giorno, ma possono percepire le prestazioni solo dopo alcuni mesi (p. es. sussidio di disoccupazione) o dopo alcuni anni di contribuzione (p. es. rendita di vecchiaia). La Svizzera ha sottoscritto con molti Stati convenzioni di sicurezza sociale che disciplinano quando termina il versamento delle prestazioni obbligatorie in Svizzera e quando inizia il diritto alle prestazioni nel nuovo Paese.
Nell’ambito della libera circolazione delle persone la Svizzera e gli Stati UE/AELS coordinano i propri sistemi di sicurezza sociale. Le prestazioni della previdenza per la vecchiaia, dell’assicurazione malattie, contro la disoccupazione e contro gli infortuni nonché gli assegni familiari devono essere garantiti in qualsiasi momento e non deve venir meno alcun diritto derivante dall’assicurazione se si è vissuto o lavorato in un Paese europeo. Di norma vige l’obbligo di assicurazione presso la sede di lavoro. Le studentesse e gli studenti, il personale distaccato e le persone aventi diritto a una rendita restano in linea di principio soggetti all’obbligo di assicurazione nel loro Paese di origine. Si applicano disposizioni speciali per il personale di aziende di trasporto internazionali, marinai, funzionari e persone che prestano servizio militare. Le lavoratrici e i lavoratori indipendenti sono tenuti a provvedere autonomamente alla propria sicurezza sociale. Per ulteriori informazioni si rinvia all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
- restare assoggettati all’assicurazione AVS/AI obbligatoria (distacco da parte del datore di lavoro in Svizzera)
- continuare ad aderire volontariamente all’assicurazione AVS/AI obbligatoria (p. es. studi, scuola di lingue, viaggio intorno al mondo)
- aderire all’assicurazione AVS/AI facoltativa
- aderire all’assicurazione sociale nel Paese di destinazione
L’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e l’assicurazione per l’invalidità (AI) rappresentano la colonna portante della sicurezza sociale in Svizzera, poiché garantiscono non solo la rendita di vecchiaia, ma anche le rendite per figli, orfani, invalidi e persone vedove. Gli anni all’estero possono comportare ingenti lacune contributive. Le persone che esercitano un’attività lucrativa possono andare incontro alla riduzione della rendita di vecchiaia o addirittura alla perdita della rendita d’invalidità. A rischio sono in particolare le persone che non esercitano un’attività lucrativa coniugate a lavoratori o lavoratrici, in quanto in linea di massima sono coassicurate solo se il o la partner viene distaccato da un datore di lavoro in Svizzera. Generalmente le lavoratrici e i lavoratori indipendenti sono tenuti a provvedere autonomamente alla stipula di una copertura che li ponga al riparo da queste incognite.
In caso di emigrazione ci sono sostanzialmente quattro possibilità:
La Svizzera ha sottoscritto con molti Paesi convenzioni di sicurezza sociale. Obiettivi primari di queste convenzioni sono la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento delle prestazioni all’estero. Beneficia di queste convenzioni circa l’80% della comunità degli Svizzeri all’estero.
Gli Accordi bilaterali Svizzera-UE stabiliscono quando le cittadine e i cittadini svizzeri devono obbligatoriamente aderire all’assicurazione sociale negli Stati UE/AELS: sostanzialmente sono tenuti al versamento dei contributi all’assicurazione per le pensioni del Paese nel quale lavorano (principio del luogo di lavoro) per poi ricevere durante la vecchiaia rendite parziali (sistema pro-rata). Chi lavora solo per un breve periodo nel territorio dell’UE può richiedere l’esonero dal versamento di questi contributi. Studenti e titolari di una rendita rimangono di norma assicurati nel loro Paese d’origine. Chiedere alla propria cassa di compensazione AVS se e come è possibile mantenere la propria copertura assicurativa corrente.
Chi è assicurato contro le malattie in Svizzera può ricevere cure mediche all’estero solo in caso di necessità (ad eccezione degli Stati UE/AELS). Di norma le persone straniere devono pagare in contanti e la cassa malati svizzera rimborsa un importo massimo pari al doppio del costo dello stesso trattamento in Svizzera. In determinati Paesi le spese mediche e ospedaliere sono esorbitanti e/o le persone straniere vengono indirizzate in cliniche private costose. Per questo motivo è molto importante aver stipulato una buona assicurazione malattie.
Chi trasferisce il proprio domicilio all’estero non rientra più nell’assicurazione di base obbligatoria svizzera LAMal (fanno eccezione i beneficiari di rendite AVS, AI e le persone che percepiscono un’indennità di disoccupazione in caso di trasferimento negli Stati dell’UE/AELS). Molti Paesi mettono a disposizione anche un’assicurazione sanitaria generale, che tuttavia copre solo i e le dipendenti e i rispettivi familiari, mentre esclude o ammette con restrizioni certi gruppi di persone (lavoratrici e lavoratori indipendenti, persone anziane).
Le cittadine e i cittadini svizzeri che lavorano temporaneamente all’estero per un’azienda con sede in Svizzera (p. es. personale distaccato) possono continuare a beneficiare dell’assicurazione malattia svizzera; lo stesso vale per i familiari se non esercitano un’attività lucrativa.
Per ottenere il permesso di dimora le studentesse e gli studenti e le persone aventi diritto a una rendita devono aver stipulato un’assicurazione malattie svizzera.
Negli Stati UE/AELS è sufficiente esibire la tessera di assicurazione della cassa malati come documento giustificativo. Alcune casse malati e compagnie di assicurazioni sulla vita svizzere offrono coperture assicurative per le persone che vivono all’estero, tuttavia non nell’ambito dell’assicurazione di base generale, ma come assicurazione privata.
Negli Accordi bilaterali Svizzera-UE l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione malattie per le cittadine e i cittadini svizzeri è stato disciplinato con gli Stati UE/AELS in modo tale da consentire a chi fissa la propria residenza nell’area UE/AELS di percepire tutte le prestazioni sanitarie messe a disposizione dal Paese ospitante. Di norma le lavoratrici e i lavoratori devono aderire all’assicurazione malattie nel luogo di lavoro (sussistono eccezioni per studenti e personale distaccato).
Chi vive in uno Stato UE/AELS e percepisce una rendita dalla Svizzera è soggetto all’obbligo di assicurarsi contro le malattie in Svizzera. In diversi Paesi dell’UE è possibile scegliere liberamente a quale assicurazione aderire.
Le cittadine e i cittadini svizzeri che si trasferiscono in un Paese al di fuori dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa. A tal fine è necessario che nell’ultimo periodo siano stati assicurati nell’ambito dell’AVS/AI obbligatoria per cinque anni e che notifichino entro un anno il loro arrivo presso la rappresentanza svizzera competente per il loro luogo di domicilio.
Le cittadine e i cittadini svizzeri residenti in uno Stato UE/AELS non possono aderire all’AVS/AI facoltativa, in quanto sono soggetti all’obbligo d’assicurazione nello Stato di residenza.
In Svizzera, a partire da un determinato salario annuo le lavoratrici e i lavoratori devono aderire a una cassa pensioni e all’assicurazione AVS/AI per vecchiaia, invalidità e decesso. Ai sensi della LPP, 30 giorni dopo la cessazione di un rapporto di lavoro decade anche l’assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso. L’avere di vecchiaia accumulato nella cassa pensioni deve essere trasferito presso un nuovo istituto di previdenza o depositato presso un’assicurazione (polizza di libero passaggio) o una banca (conto di libero passaggio), dal quale può essere prelevato a partire dall’età di 60 anni per gli uomini e di 59 anni per le donne. Chi lascia la Svizzera definitivamente o avvia un’attività lucrativa indipendente può richiedere anche il versamento anticipato del proprio avere di vecchiaia.
Da giugno 2007 non è più consentito il pagamento in contanti delle prestazioni di uscita della previdenza professionale (LPP, secondo pilastro) in caso di trasferimento in uno Stato UE/AELS. Gli averi devono essere pertanto «parcheggiati» in un conto o in una polizza di libero passaggio. Quanto detto vale esclusivamente per la cosiddetta parte obbligatoria dell’avere di previdenza, mentre i fondi sovraobbligatori e facoltativi accumulati (terzo pilastro) possono tuttora essere corrisposti in contanti ai sensi degli statuti vigenti.
Le lavoratrici e i lavoratori che si recano all’estero solo temporaneamente possono spesso mantenere la loro cassa pensioni e continuare a pagare a titolo facoltativo tutti i contributi o in alternativa convogliare la loro previdenza presso la Fondazione istituto collettore. L’assicurazione facoltativa è tuttavia generalmente riservata alle persone affiliate anche all’AVS/AI facoltativa.
Le persone assunte da un’azienda con sede in Svizzera che si recano all’estero per un breve periodo di tempo per conto di quest’ultima continuano ad essere assicurate per due anni. In virtù di trattati internazionali, in alcuni Paesi l’assicurazione svizzera contro gli infortuni può essere prolungata fino a sei anni. A tal fine il datore di lavoro deve tuttavia presentare un’apposita richiesta alla propria assicurazione contro gli infortuni. In caso di rinuncia al proprio posto di lavoro in Svizzera, la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali decade 30 giorni dopo e può essere prorogata con una cosiddetta assicurazione convenzionale dell’assicurazione. La propria assicurazione fornisce informazioni in merito. Analogamente alle lavoratrici e ai lavoratori indipendenti, anche le persone prive di attività lucrativa che fissano la propria residenza all’estero devono provvedere autonomamente alla propria assicurazione contro gli infortuni. Di norma il rischio di infortuni può essere coperto da un’assicurazione malattie o di viaggio. Esistono assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni private valide a livello internazionale, che tuttavia hanno costi piuttosto elevati.
Attraverso gli Accordi bilaterali Svizzera-UE è stata regolamentata ex novo con gli Stati UE/AELS la competenza in caso di infortuni professionali. In virtù di tali accordi i lavoratori e le lavoratrici sono assicurati contro gli infortuni in conformità alle disposizioni vigenti nel Paese in cui lavorano. In linea di principio le persone che lavorano in più Paesi sono assicurate ai sensi delle prescrizioni dello Stato in cui risiedono.
Chi viene inviato temporaneamente all’estero da un’azienda con sede in Svizzera può continuare a beneficiare dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Chi invece assume un impiego all’estero deve aderire all’assicurazione contro la disoccupazione nel Paese interessato.
In base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, i disoccupati (ad eccezione dei frontalieri) ricevono generalmente le prestazioni dal Paese in cui hanno svolto l'ultima attività lavorativa, a condizione che possano dimostrare un'anzianità contributiva o assicurativa sufficiente. I periodi contributivi o assicurativi accumulati in Svizzera e in uno o più Stati dell'UE/AELS possono essere cumulati, secondo il principio della totalizzazione. In linea con il principio dell'esportazione delle prestazioni, i disoccupati possono registrarsi presso l'amministrazione del lavoro di uno Stato dell'UE/AELS e percepire le indennità di disoccupazione svizzere per un massimo di tre mesi. Per condizioni dettagliate e ulteriori informazioni, si prega di contattare la cassa di disoccupazione locale o il centro regionale per l'impiego.
Patente di guida
Molti Paesi accettano la licenza di condurre svizzera plurilingue. In determinate aree anglosassoni può essere talvolta necessaria una patente in inglese. In caso di dubbio è possibile richiedere, a pagamento, una patente di guida internazionale presso i servizi della circolazione cantonali o presso i principali Automobile Club. La patente di guida internazionale è riconosciuta in tutto il mondo, ma ha validità temporale limitata. Gran parte dei Paesi impone il conseguimento di una patente nazionale dopo un determinato periodo di tempo.
In alcuni Stati UE la licenza di condurre svizzera perde la propria validità già dopo sei mesi. In taluni Paesi è possibile richiederne la trascrizione presso l’ufficio competente entro un massimo di dodici mesi dall’ingresso. Il servizio è a pagamento, tuttavia non comporta l’obbligo di sostenere alcun esame. In seguito è necessario sostenere l’esame di guida completo per l’acquisizione di una patente nel Paese di residenza, con tutte le ore di teoria e di pratica prescritte. Chi è in grado di dimostrare che soggiornerà in un Paese UE per meno di dodici mesi, può ottenere l’esenzione dall’obbligo di trascrizione. La definitiva partenza dalla Svizzera è da annunciare in ogni caso all’Ufficio Circolazione.