(V)
Esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano in possesso di un documento di viaggio riconosciuto.
(M*: D)
Esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico in missione ufficiale.