Basi legali

Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo

Art. 2: Con le misure previste dalla presente legge, la Confederazione intende

  • contribuire a prevenire, mitigare o risolvere conflitti armati, in particolare mediante la promozione della fiducia reciproca, la mediazione e le attività di consolidamento della pace al termine delle ostilità, nonché mediante la promozione del diritto umanitario internazionale;
  • contribuire a rafforzare i diritti dell’uomo, promuovendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone;
  • promuovere i processi democratici.  

Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo 
(RS 193.9) 

Ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA)
(RS 172.220.111.9)