Nel 1973 l’allora Comunità economica europea (CEE) adottò una direttiva che vietava la discriminazione tra le compagnie assicurative degli Stati membri della CEE per quanto concerne l’esercizio e l’avvio di un’attività nel settore delle assicurazioni dirette, fatta eccezione per l’assicurazione sulla vita. Tale direttiva non vietava tuttavia una disparità di trattamento nei confronti di assicuratori di Paesi terzi.
Non era pertanto da escludersi una possibile discriminazione a danno delle compagnie assicurative svizzere. All’epoca il settore assicurativo svizzero era presente nella CEE con numerose succursali e aveva pertanto tutto l’interesse a un’equiparazione con gli assicuratori locali. Per tale ragione la Svizzera avviò trattative con la CEE al fine di stipulare un accordo in materia, il quale venne parafato nel 1982. Nel frattempo tuttavia nella CEE erano state emanate ulteriori disposizioni che modificavano o integravano la direttiva CEE del 1973. L’accordo tra la Svizzera e la CEE venne quindi rielaborato tenendo conto di tali emendamenti e nuovamente parafato nel 1989, per essere infine firmato nello stesso anno.
L’Accordo in materia di assicurazione tra la Svizzera e l’UE garantisce la libertà di stabilimento reciproca
Gli assicuratori svizzeri possono aprire o acquistare agenzie e succursali nell’UE beneficiando della parità di trattamento rispetto alle imprese locali. Lo stesso vale per gli assicuratori dell’UE in Svizzera. Un ulteriore vantaggio dell’Accordo consiste nel fatto che una compagnia assicurativa svizzera con una succursale nell’UE non è tenuta a procedere né a un calcolo supplementare della solvibilità né a un ulteriore deposito di capitale per la succursale in questione. L’autorità di sorveglianza dello Stato membro dell’UE in cui ha sede la succursale si basa infatti sulla copertura della solvibilità che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA richiede per la compagnia assicurativa svizzera nel suo complesso, inclusa la succursale.
L‘Accordo si applica unicamente al settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile ecc.). Le società di assicurazione sulla vita e di riassicurazione e i sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge non rientrano nel suo campo di applicazione. L’Accordo regola inoltre soltanto la libertà di stabilimento e non la libera attività assicurativa transfrontaliera.
Per quanto riguarda gli assicuratori privati, dal 2011 sono entrate in vigore in Svizzera, con lo Swiss Solvency Test (SST), nuove disposizioni riguardanti i requisiti di solvibilità. Anche nell’UE questi requisiti sono stati rivisti e il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova direttiva nota come «Solvency II». Il 3 luglio 2018 la Svizzera e l’UE hanno adeguato l’Accordo in materia di assicurazione del 1989 ai nuovi requisiti di solvibilità. Indipendentemente dall’Accordo, la Commissione europea ha riconosciuto già nel 2015 le prescrizioni svizzere e la sorveglianza svizzera sugli assicuratori privati come equivalenti al diritto europeo.
Cronologia
1993
- entrata in vigore dell’Accordo (01.01.1993)
1992
- approvazione da parte del Parlamento (30.01.1992)
1989
- firma dell’Accordo (01.10.1989)