Riconoscimento dei diplomi

Il 07.12.2000 la Svizzera e l'Italia hanno firmato a Berna un "Accordo sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario". Questo accordo, che favorisce la mobilità degli studenti tra i due paesi, è entrato in vigore il 01.08.2001.

L'obiettivo principale dell'accordo è quello di rafforzare le relazioni accademiche e la collaborazione scientifica tra i due paesi e di facilitare agli studenti l'inizio o la continuazione degli studi nell'altro Stato.

L'accordo sancisce il principio dell'uguaglianza di trattamento degli studenti italiani e svizzeri. Il riconoscimento reciproco non si limita peraltro alla laurea ed ai diplomi universitari ma prevede anche il riconoscimento di prestazioni di esami e le equivalenze dei periodi di studio tendendo conto del sistema dei crediti formativi.

Procedura per il riconoscimento di titoli di studio stranieri in Italia

Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento in Italia prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa. Solo lo scopo e la finalità del riconoscimento del titolo di studio che si desidera ottenere potrà indicarci sin da subito la procedura più adeguata e l’ente preposto al suo svolgimento.

Tutte le informazioni e gli enti preposti per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Italia è consultabile su questa pagina informativa della CIMEA.

Il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale. 

Autorità competenti per il riconoscimento dei diplomi stranieri in Svizzera

In Svizzera non c’è una sola autorità preposta al riconoscimento dei diplomi esteri. L’autorità a cui rivolgersi dipende dal titolo di studio conseguito all’estero. Per informazioni dettagliate sulla procedura occorre rivolgersi all’autorità competente.

  • Se la professione è regolamentata, per poterla esercitare è obbligatorio ottenere il riconoscimento.

  • Se la professione non è regolamentata, di norma per l’esercizio non è necessario il riconoscimento del diploma estero. Ha tuttavia la possibilità di far riconoscere, a titolo facoltativo, il Suo diploma.
    Lista delle professioni regolamentate in Svizzera

Per sapere a quale autorità svizzera rivolgersi, si può consultare l’elenco pubblicato su questa pagina, che fornisce una panoramica dei principali gruppi professionali.