Nuovo obbligo di notifica e di autorizzazione per i prestatori di servizi nel settore del paesaggismo

Berna, Comunicato stampa, 19.09.2014

In futuro i prestatori di servizi esteri nel settore del paesaggismo saranno soggetti a obbligo di notifica e di autorizzazione per il loro impiego in Svizzera, indipendentemente dalla durata. Oggi il Consiglio federale ha disposto le modifiche dell’ordinanza in tal senso, attuando una delle misure stabilite il 26 marzo 2014 al fine di migliorare ulteriormente l’attuazione delle misure collaterali.

Oggi è difficile controllare le condizioni lavorative e salariali dei prestatori di servizi stranieri nel settore del paesaggismo. La durata delle attività in questo settore risulta spesso inferiore agli otto giorni e i servizi spesso non vengono svolti in uno spazio pubblico ma presso spazi privati. Questi fattori complicano la controllabilità. Per questo motivo il Consiglio federale non solo ha disposto una modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), ma ha anche introdotto nel settore del paesaggismo l'obbligo di notifica e di autorizzazione sin dal primo giorno di lavoro. Il nuovo regolamento consentirà un controllo attivo nel settore.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera - UE e la Convenzione AELS (allegato K) liberalizzano la temporanea prestazione di servizi transfrontaliera fino a 90 giorni all'anno. Le imprese con sede nell'aera dell'UE/AELS che prestano un servizio per un massimo di 90 giorni hanno l'obbligo di notifica ma non di autorizzazione. I prestatori di servizio provenienti da Paesi che non fanno parte dell'UE o dell'AELS sono invece soggetti a obbligo di autorizzazione.

I settori che necessitano di una protezione specifica sono soggetti sia all'obbligo di notifica che all'obbligo di autorizzazione sin dal primo giorno d'impiego, indipendentemente dalla durata. Si tratta dei settori dell'edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche, dei servizi di sorveglianza e di sicurezza, del commercio ambulante e dell'industria del sesso. Negli altri settori sussiste l'obbligo di notifica e di autorizzazione solo a partire dal nono giorno di lavoro.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° novembre 2014.


Indirizzo per domande:

Boris Zürcher, SECO, Direzione del lavoro,
Tel. 031 322 29 26

Peter Gasser, SECO, Direzione del lavoro,
Tel. 031 322 28 40


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