Schengen/Dublino: una frontiera comune

La guardia di confine controlla il passaporto svizzero e la carta d'identità
La guardia di confine controlla il passaporto svizzero e la carta d'identità ©UDSC

Da tempo la garanzia della sicurezza interna e la gestione dei movimenti migratori non sono più questioni puramente nazionali ma richiedono invece un approccio concertato e coerente da parte degli Stati europei. L’introduzione di Schengen ha pertanto dato vita ad uno spazio comune europeo senza frontiere interne. Il sistema di Dublino, dal canto suo, stabilisce i criteri di competenza per l'esame di una domanda di asilo e armonizza le prassi nazionali in materia di asilo.

L'area di Dublino comprende tutti gli Stati UE e i quattro Stati associati all'UE, ossia Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein.

Lo spazio Schengen comprende 26 Stati. In linea di principio, gli Stati membri dell'UE e i quattro Stati associati ne fanno parte, anche se la Danimarca e l'Irlanda godono di uno statuto speciale. Inoltre, Bulgaria, Romania, Croazia e Cipro non sono ancora membri ma già applicano diverse disposizioni. Gli Stati associati sono gli unici paesi non-UE ad applicare integralmente le norme di Schengen e Dublino.

Schengen

Schengen costituisce un quadro giuridico comune che comprende la libertà di viaggiare all'interno del suo spazio, una maggiore protezione delle frontiere esterne e l'applicazione di disposizioni comuni in materia di visti. Sono così stabilite le regole per l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dallo spazio Schengen. Le disposizioni legali applicati vengono regolarmente aggiornate e adattate per consentire agli Stati Schengen di far fronte alle sfide attuali e di modernizzare i sistemi in vigore, sempre al fine da une parte di assicurare la libera circolazione delle persone e dall’altra di garantire la sicurezza interna.

Dublino

Il sistema giuridico di Dublino permette di designare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo. Quando un richiedente asilo presenta una domanda d'asilo in uno stato Dublino, quest'ultimo deve innanzitutto verificare che sia competente a svolgere la procedura. Lo scopo di questo sistema è quello di attribuire inequivocabilmente a uno Stato la competenza a trattare una domanda d'asilo. In questo modo ogni richiedente ha la garanzia che la sua domanda venga esaminata correttamente e che non sia oggetto d’esame in due Stati contemporaneamente.

Eurodac è lo strumento tecnico per l'effettiva attuazione del regolamento di Dublino. Si tratta di una banca dati in cui sono registrate le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo. Grazie all'Eurodac, una persona che ha presentato diverse domande di asilo può essere identificata e riaccompagnata nel paese responsabile della procedura.

Svizzera: conseguenze e diritto di partecipazione al processo decisionale

Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera partecipa in modo operativo al sistema Schengen/Dublino. La cooperazione tra la Svizzera e i Paesi europei nell'ambito dell'associazione a Schengen e Dublino comporta vantaggi economici e finanziari. Al di là dei vantaggi economici, Schengen rappresenta uno strumento fondamentale per la sicurezza interna. Dublino apporta notevoli risparmi alla Svizzera, poiché, data sua posizione geografica, la Svizzera non è un Paese di primo asilo. In virtù del suo statuto di Stato associato, la Svizzera si impegna a riprendere gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino. La Svizzera ha il diritto di partecipare al processo decisionale relativo a questi sviluppi legislativi. Conformemente a questo diritto di partecipazione, la consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, partecipa regolarmente alle riunioni dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'UE (Consiglio GAI). I lavori discussi in questi incontri ministeriali vengono preparati in diversi gruppi di lavoro delle istituzioni dell'UE ai quali partecipa anche la Svizzera. In seguito all’adozione di un nuovo sviluppo da parte del Consiglio GAI e del Parlamento Europeo la Svizzera decide autonomamente se riprendere o meno il nuovo atto giuridico. In caso di mancata adozione, l'UE e la Svizzera sono tenute a cercare soluzioni pragmatiche. In ultima istanza, il rifiuto di ripresa di un nuovo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino potrebbe portare alla denuncia degli accordi di associazione.