Avviata l’indagine conoscitiva per le ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari

Comunicato stampa, 22.06.2015

Berna - Finora in Svizzera erano vietate tutte le derrate alimentari non specificate o esplicitamente autorizzate nella legge sulle derrate alimentari. Con la revisione delle ordinanze relative alla legge sulle derrate alimentari ha avuto luogo un cambiamento di paradigma: in futuro tutte le derrate alimentari che sono sicure e conformi alla legge dovranno essere permesse. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) sottopone le nuove ordinanze a indagine conoscitiva fino alla fine di ottobre 2015.

Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato la nuova legge sulle derrate alimentari, rafforzando così ulteriormente la sicurezza alimentare. Di conseguenza si sono dovute completamente modificare e ristrutturare le relative ordinanze. L’intero pacchetto comprende quattro ordinanze del Consiglio federale, 22 ordinanze del DFI e un’ordinanza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Queste ordinanze sostituiscono le 28 ordinanze attuali. 

Cambiamento di paradigma
La revisione totale comporta un cambiamento paradigmatico: finora tutte le derrate alimentari non espressamente specificate nelle ordinanze erano vietate. Se non erano specificate dovevano essere autorizzate. Dopo la revisione sarà il contrario: le derrate alimentari sono permesse se sono sicure e conformi alle prescrizioni legali. La salute della popolazione e il divieto di inganno sono la priorità assoluta. Per la Svizzera la revisione significa soprattutto un’ulteriore eliminazione degli ostacoli al commercio nel traffico con l’UE. Il nuovo diritto vieta anche gli inganni per i cosmetici e gli oggetti che vengono a contatto con le derrate alimentari. Come per le derrate alimentari, devono contenere quello che vi è indicato. Per i cosmetici si definiscono inoltre criteri per la pubblicità: finora non era il caso. In questo modo si aumenta la protezione dei consumatori e si raggiunge il livello di informazione dell’UE.  Per le derrate alimentari sono armonizzate con l’UE le prescrizioni sulla dichiarazione relative al valore nutritivo, alla provenienza della carne e del pesce (zona di pesca) nonché le dimensioni dei caratteri. A differenza dell’UE, in Svizzera, per tutte le derrate alimentari l’indicazione del Paese di produzione resta obbligatoria. Occorre anche indicare la provenienza delle materie prime che forniscono valori specifici ai prodotti. Quale novità è necessario introdurre il criterio dell’igiene nei processi della macellazione del pollame. In tal modo si intende ad esempio prevenire le infezioni da Campylobacter, l’agente patogeno della campilobatteriosi, una delle patologie diarroiche più diffuse nell’uomo.

Agevolazioni per le microaziende
In futuro le microaziende beneficiano di alcune agevolazioni: ad esempio, i requisiti per la documentazione del controllo autonomo saranno meno elevati. Per le derrate alimentari prodotte in loco o consegnate direttamente ai consumatori, i valori nutritivi non devono essere indicati obbligatoriamente.  Gli ambienti interessati possono prendere posizione in merito entro la fine di ottobre 2015. L’entrata in vigore del pacchetto di ordinanze è prevista per la prima metà del 2016.  

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