Le Convenzioni di Ginevra
Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e quello del 2005 costituiscono la base del diritto internazionale umanitario. Proteggono le persone che non partecipano o non partecipano più a un conflitto armato.
- La prima e la seconda Convenzione di Ginevra del 1949 obbligano le parti belligeranti a proteggere in modo particolare malati, feriti, naufraghi, personale medico, ambulanze e ospedali. La parte belligerante nelle cui mani si trovano le persone protette deve garantire loro cure e assistenza.
- La terza Convenzione di Ginevra contiene regole particolareggiate sul trattamento dei prigionieri di guerra.
- La quarta Convenzione di Ginevra protegge le persone civili che si trovano in mano nemica, nel proprio territorio o in territorio occupato.
- Il primo Protocollo aggiuntivo del 1977 completa le regole contenute nelle quattro Convenzioni di Ginevra per i conflitti armati internazionali e contiene disposizioni restrittive sulla conduzione della guerra, come il divieto di attaccare persone e oggetti civili o la limitazione dei mezzi e dei metodi autorizzati.
- Il secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 completa l’articolo 3 delle quattro Convenzioni di Ginevra, l’unico articolo delle Convenzioni di Ginevra applicabile anche nei conflitti armati non internazionali.
- Il terzo Protocollo aggiuntivo introduce un nuovo emblema, il Cristallo Rosso. A partire dal 1° gennaio 2007 il nuovo segno distintivo può essere utilizzato in aggiunta alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa, emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra per segnalare persone e oggetti che devono essere protetti in modo particolare.
Oggi le quattro Convenzioni di Ginevra sono ratificate universalmente. Le loro regole e quelle stabilite nei Protocolli aggiuntivi del 1977 sono, in larga misura, parte integrante del diritto consuetudinario internazionale valido per tutti gli Stati e le parti in conflitto.