Informazioni generali

Il personale locale non fa parte del personale di carriera trasferibile dello Stato accreditante (Stato estero) (art. 5 dell’ordinanza sullo Stato ospitante [OSOsp]). La sua situazione in fatto di sicurezza sociale dipende dalla nazionalità, dal luogo di residenza al momento dell’assunzione e dal Paese nel quale viene impiegato. La Svizzera ha firmato numerose convenzioni bilaterali e multilaterali in materia di sicurezza sociale: è dunque importante verificare di volta in volta se una di esse trova applicazione e, in caso affermativo, quale regime prevede. Si consiglia di rivolgersi alla cassa cantonale di compensazione competente (v. link sotto).

La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con i Paesi dell’UE, con gli altri Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein – e con i seguenti Stati: 

  • Albania
  • Australia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Brasile
  • Canada
  • Cile
  • Cina
  • Corea del Sud
  • Filippine
  • Giappone
  • India
  • Israele
  • Kosovo
  • Macedonia del Nord
  • Montenegro
  • Regno Unito
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia
  • Stati Uniti
  • Tunisia
  • Turchia
  • Uruguay

(stato: 1.1.2024, cfr. Convenzioni di sicurezza sociale e convenzioni normative, UFAS).

 

Le informazioni che seguono si riferiscono alla situazione delle categorie di personale locale elencate di seguito: 

 

Cittadine e cittadini svizzeri e dell’UE o dell’AELS che lavorano per una rappresentanza di uno Stato UE o AELS in Svizzera

Le informazioni di cui sotto riguardano le seguenti categorie di personale locale:

  • cittadine e cittadini svizzeri impiegati presso una missione diplomatica o un posto consolare di uno Stato membro dell’UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) o di un altro Stato dell’AELS (Islanda, Norvegia e Liechtenstein);
  • cittadine e cittadini di uno Stato membro dell’UE residenti in maniera permanente in Svizzera (titolari di un permesso di dimora [permesso B] o di domicilio [permesso C]) o non residenti in maniera permanente in Svizzera (titolari di una carta di legittimazione di tipo E/KE) impiegati presso una missione diplomatica o un posto consolare di uno Stato membro dell’UE;
  • cittadine e cittadini di un altro Stato membro dell’AELS residenti in maniera permanente in Svizzera (titolari di un permesso di dimora [permesso B] o di domicilio [permesso C]) o non residenti in maniera permanente in Svizzera (titolari di una carta di legittimazione di tipo E/KE) impiegati presso una missione diplomatica o un posto consolare di un altro Stato membro dell’AELS.

Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) / Assicurazione per l’invalidità (AI) / Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Assicurazione contro la disoccupazione (AD) / Assegni familiari (AF) e previdenza professionale (PP)

Le persone di cui sopra sono assoggettate obbligatoriamente ad AVS/AI/IPG/AD/AF e alla PP e la missione diplomatica o il posto consolare deve adempiere gli obblighi ordinari applicabili a qualsiasi datore di lavoro in Svizzera. In qualità di datore di lavoro, la missione diplomatica o il posto consolare è tenuto ad affiliare la persona assunta come impiegato locale alle assicurazioni di cui sopra e deve contribuire al pagamento dei contributi da versare alle suddette assicurazioni (quota del datore di lavoro).

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Le persone di cui sopra devono avere un’assicurazione contro gli infortuni. La missione diplomatica o il posto consolare deve presentare una domanda all’Ufficio federale della sanità pubblica (BAG-Unfallversicherung@bag.admin.ch) e si impegna ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro (versamento della parte di contributi spettante al datore di lavoro) (art. 3 cpv. 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)).

Assicurazione malattie (AMal)

Le persone di cui sopra sono assoggettate obbligatoriamente all’assicurazione malattie e devono versare i premi e i costi annessi. In linea di principio, il datore di lavoro non è tenuto a contribuire al pagamento dei premi di assicurazione malattie, a meno che il contratto di lavoro non preveda diversamente.

Cittadine e cittadini svizzeri o stranieri residenti in maniera permanente in Svizzera

Le informazioni di cui sotto riguardano le seguenti categorie di personale locale:

  • cittadine e cittadini svizzeri che lavorano per una rappresentanza estera di uno Stato non facente parte dell’UE o dell’AELS;
  • cittadine e cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che risiedono in maniera permanente in Svizzera al momento del loro impiego (permesso di dimora [permesso B] o di domicilio [permesso C]) e che lavorano per una rappresentanza estera di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS;
  • cittadine e cittadini stranieri (non UE/AELS) che risiedono in maniera permanente in Svizzera al momento del loro impiego (permesso di dimora [permesso B] o di domicilio [permesso C]) e che lavorano per una rappresentanza estera in Svizzera.

Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) / Assicurazione per l’invalidità (AI) / Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Assicurazione contro la disoccupazione (AD) / Assegni familiari (AF) e previdenza professionale (PP)

Le persone di cui sopra sono assoggettate obbligatoriamente alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AF e devono, in linea di principio, affiliarvisi per conto proprio e versare i contributi (sono considerate «assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi» ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)).

Possono stipulare volontariamente la previdenza professionale obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP e devono versare i loro contributi (art. 1j cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)).

In linea di principio, le missioni diplomatiche e i posti consolari non sono tenuti ad avviare le pratiche per l’affiliazione del personale locale alle assicurazioni sociali svizzere obbligatorie né sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro (art. 33 lett. a dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). Possono farlo su base volontaria e consentire la riscossione dei contributi paritetici (art. 6 cpv. 2 LAVS). Il versamento volontario dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF da parte del datore di lavoro non comporta l’obbligo di stipulare un’assicurazione nel quadro della previdenza professionale.

La Svizzera ha firmato, con i governi elencati di seguito, convenzioni di sicurezza sociale che possono prevedere obblighi per i datori di lavoro: Albania, Australia, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Israele, Italia, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Quebec, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Stati Uniti d’America, Ungheria, Uruguay.

Alcune convenzioni prevedono la possibilità per le impiegate e gli impiegati di optare per l’applicazione della legislazione dello Stato che le/li impiega (diritto di opzione). 

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Le persone di cui sopra devono stipulare un’assicurazione contro gli infortuni. La missione diplomatica o il posto consolare deve presentare una domanda all’Ufficio federale della sanità pubblica (BAG-Unfallversicherung@bag.admin.ch) e si impegna ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro (versamento della parte di contributi spettante al datore di lavoro) (art. 3 cpv. 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)).

Assicurazione malattie (AMal)

Le persone di cui sopra sono assoggettate obbligatoriamente all’assicurazione malattie e devono versare i premi e le partecipazioni ai costi annessi. In linea di principio, il datore di lavoro non è tenuto a contribuire al pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, a meno che il contratto di lavoro non preveda diversamente.

Cittadine e cittadini stranieri non residenti in maniera permanente (titolari di una carta di legittimazione di tipo E / KE)

Le cittadine e i cittadini stranieri non residenti in maniera permanente (titolari di una carta di legittimazione di tipo E/KE) che sono cittadine e cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS (e che non sono impiegati da una rappresentanza di uno Stato dell’UE o dell’AELS), nonché le cittadine e i cittadini di uno Stato contraente elencato di seguito o che lavorano per uno Stato contraente, devono rivolgersi alla cassa di compensazione competente: 

  • Albania
  • Australia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Brasile
  • Canada
  • Cile
  • Cina
  • Corea del Sud
  • India
  • Israele
  • Giappone
  • Kosovo
  • Macedonia del Nord
  • Montenegro
  • Filippine
  • Regno Unito
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia
  • Tunisia
  • Turchia
  • Uruguay
  • Stati Uniti

Le informazioni che seguono si applicano solo al personale locale di nazionalità straniera di uno Stato non contraente che non risiede in maniera permanente in Svizzera al momento dell’impiego, che è titolare di una carta di legittimazione di tipo E o KE e che lavora per una rappresentanza estera di uno Stato non contraente.

Queste persone sono considerate membri del personale di servizio ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) / Assicurazione per l’invalidità (AI) / Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Assicurazione contro la disoccupazione (AD) / Assegni familiari (AF) e previdenza professionale (PP)

Le persone di cui sopra non sono assoggettate alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AF né alla previdenza professionale e non possono affiliarvisi nemmeno su base volontaria (art. 33 e 37 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 48 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e art. 1a cpv. 2 lett. a della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)).

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Le persone di cui sopra possono stipulare un’assicurazione contro gli infortuni solo se la missione diplomatica o il posto consolare presso cui sono impiegate ne fa richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (BAG-Unfallversicherung@bag.admin.ch) e si impegna ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro (versamento della parte di contributi spettante al datore di lavoro) (art. 3 cpv. 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)).

Assicurazione malattie (AMal)

Le persone di cui sopra non sono assoggettate all’assicurazione malattie, ma possono chiedere di assicurarsi entro sei mesi dall’ottenimento della loro carta di legittimazione (art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 6 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)).

Attenzione: le spese mediche e di ricovero e le spese di rimpatrio dei membri del personale locale titolari di una carta di legittimazione di tipo E o KE sono coperte dalle missioni diplomatiche e dai posti consolari, in conformità con la «Dichiarazione di garanzia» firmata a tale scopo.

Ultima modifica 18.08.2025

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