Condizioni per la concessione della protezione diplomatica

Lo Stato d’origine può proteggere i suoi cittadini quando subiscono un danno in seguito a una violazione del diritto internazionale commessa da un altro Stato, nella misura in cui siano stati esauriti tutti i gradi di giudizio interni.

Nazionalità

Uno Stato può concedere protezione diplomatica unicamente ai propri cittadini. Non vi devono essere dubbi sulla nazionalità della parte danneggiata. La nazionalità deve avere inoltre carattere duraturo: la persona coinvolta deve possedere quella determinata nazionalità sia al momento del danno sia al momento di inoltrare reclamo.

La nazionalità plurima può contravvenire alla protezione diplomatica. In linea di principio, uno Stato non può esercitare la protezione diplomatica nei confronti di un altro Stato, se la persona danneggiata possiede ugualmente la nazionalità di quest’ultimo Paese e sia da esso considerato un proprio cittadino. Inoltre, le autorità svizzere possono proteggere i diritti dei binazionali nei confronti di Paesi terzi soltanto se la loro nazionalità svizzera è preponderante. Sul modo di determinare tale preponderanza si è espressa la Corte internazionale di Giustizia nel caso Nottebohm.

Caso Nottebohm (fr)

Un intervento della Svizzera nei confronti di un Paese d’origine è tuttavia possibile in caso di gravi e ripetute violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale, così come sono sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo oppure nel diritto consuetudinario (p.es. diritto alla vita, all’integrità fisica e divieto della tortura, diritto a un processo equo).

Per quanto riguarda la nazionalità delle persone giuridiche, due sono i criteri che inducono uno Stato a concedere protezione diplomatica: la sede o il controllo preponderante dell’impresa. 

Violazione del diritto internazionale

Per ottenere protezione diplomatica è anche necessario che il danno subito sia la conseguenza di una violazione del diritto internazionale da parte dello Stato ospitante. Esempi sono il diniego di un diritto, la privazione della libertà senza giudizio, l’esproprio arbitrario o discriminante, la nazionalizzazione oppure la confisca senza riparazione. 

Esaurimento di tutti i gradi di giudizio

Uno Stato può concedere protezione diplomatica oppure inoltrare un reclamo o una denuncia, soltanto se la persona coinvolta ha esaurito, nella misura in cui sia possibile o ragionevole esigerlo, tutti i gradi di giudizio del Paese ospitante. Tale condizione conferisce alla protezione diplomatica carattere sussidiario. Sarebbe infatti prematuro per uno Stato invocare la violazione del diritto internazionale, finché il Paese ospitante non ha avuto la possibilità di porre rimedio alle conseguenze dei propri atti.

L’esaurimento di tutte le vie legali dello Stato denunciato non è necessario in ogni circostanza, come nel caso in cui non esistano mezzi legali oppure questi ultimi siano inefficaci o insufficienti.

Se un fatto è caduto in prescrizione, non può essere concessa alcuna protezione diplomatica. Ciò vale anche quando la rivendicazione dello Stato d’origine della parte lesa è decaduta.

Ultima modifica 09.05.2022

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