Corte penale internazionale
La creazione della Corte penale internazionale (CPI), che trova il proprio fondamento giuridico nello Statuto di Roma del 1998 in vigore dal 1° luglio 2002, riveste una portata storica. La comunità internazionale dispone quindi di un organo giuridico permanente aperto a tutti gli Stati, competente per giudicare gli autori dei crimini più gravi che riguardano tutta la comunità internazionale e scuotono profondamente la coscienza umana:
- il genocidio
- i crimini contro l’umanità
- i crimini di guerra
- il crimine di aggressione
La CPI interviene unicamente quando le autorità nazionali competenti non sono in grado oppure non intendono perseguire tali crimini. Nessuna immunità ufficiale, nemmeno quella dei capi di Stato o di Governo, può impedire il perseguimento penale.
La Svizzera considera la rielaborazione dei conflitti violenti come una condizione fondamentale per la riconciliazione e per una pace duratura. Ciò implica che si garantisca giustizia alle vittime attraverso un’azione penale. Per questo motivo la Svizzera ha partecipato alla creazione della CPI e nel 2001 ha ratificato lo Statuto di Roma; da allora si impegna affinché altri Stati facciano altrettanto, migliorando quindi la protezione delle vittime. Nel corso dei negoziati sull’aggiunta nello Statuto di Roma del cosiddetto crimine di aggressione, la Svizzera ha poi svolto un ruolo importante. Inoltre aiuta la CPI a svolgere il proprio mandato in modo efficiente ed efficace.
Queste attività dovrebbero permettere alla Svizzera di plasmare l’avvenire della Corte nonché di rafforzare la giustizia penale internazionale e la lotta contro l’impunità.
Altri tribunali penali internazionali
La Svizzera sostiene altri tribunali penali internazionali incaricati di perseguire i crimini commessi in una regione particolare in un determinato periodo (tribunali ad hoc). A partire dagli anni 1990, la comunità internazionale ha già istituito diversi tribunali penali di questo tipo:
- il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (1993)
- il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994)
- il Tribunale speciale per la Sierra Leone (2000)
- le Camere straordinarie presso i tribunali cambogiani (ECCC) per il perseguimento dei crimini commessi durante il periodo della Kampuchea Democratica (2004)
- il Tribunale speciale per il Libano (2007)
- il Meccanismo per le corti penali internazionali (2010)
- le Camere africane straordinarie per il perseguimento di crimini in Ciad tra il 1982 e il1990 (2012)
Cooperazione della Svizzera con i tribunali penali internazionali
Poiché i tribunali penali internazionali non dispongono di proprie forze di polizia, necessitano della collaborazione degli Stati. La Svizzera ha emanato disposizioni legislative che consentono e regolano la collaborazione con la Corte penale internazionale e con altri tribunali penali internazionali.
Perseguimento a livello nazionale dei crimini internazionali più gravi
In determinate circostanze, il diritto penale svizzero consente di perseguire a livello nazionale gli autori di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità e di genocidio, anche qualora il fatto sia stato commesso all’estero e nessuna persona di cittadinanza svizzera sia autrice o vittima del crimine (cosiddetto principio della giurisdizione universale). La competenza per il perseguimento penale ricade sul Ministero pubblico della Confederazione e, in casi eccezionali, sulla giustizia militare.