Controlli all’esportazione

La Svizzera controlla l’importazione, l’esportazione, il transito e la mediazione di beni. In questo ambito attua direttive internazionali volte a prevenire la proliferazione di armi di distruzione di massa e l’accumulo di armi convenzionali nonché ad applicare apposite sanzioni. Il controllo delle esportazioni di materiale bellico è inoltre finalizzato all’adempimento degli obblighi internazionali e alla tutela degli interessi di politica estera e di sicurezza.

Il lato inferiore delle cartucce di fucile.
La Svizzera controlla l’importazione, l’esportazione, il transito e la mediazione di beni, tra cui il materiale bellico. © Keystone

Sono controllate le seguenti categorie:

  • beni oggetto di sanzioni
  • beni nucleari
  • beni utilizzabili a fini civili e militari
  • materiale d’armamento (soprattutto beni militari e materiale bellico)
  • beni che potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo, la fabbricazione o la diffusione di armi di distruzione di massa (catch-all)

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e, per determinati beni nucleari, dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). 

Controlli all’esportazione e sanzioni

Salvaguardie, UFE

Il DFAE svolge il suo ruolo sancito per legge nell’ambito della procedura di autorizzazione e mette a disposizione le sue conoscenze. Il Dipartimento viene consultato sulle singole domande di autorizzazione di materiale bellico e di beni soggetti alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. Una volta effettuata la valutazione, prende posizione nei confronti della SECO.

Il DFAE, la SECO e le altre autorità coinvolte collaborano per garantire che la Svizzera adempia i suoi obblighi internazionali e che gli affari con l’estero nel settore del materiale bellico siano in sintonia con la politica estera della Svizzera.

Controllo di materiale bellico

Gli affari con l’estero, ossia l’esportazione, il transito, il commercio e la mediazione di materiale bellico o il trasferimento di beni immateriali richiedono un’autorizzazione specifica della SECO. . Sulle domande decide la SECO d’intesa con il DFAE, in collaborazione con altri dipartimenti a seconda del contenuto. 

Controllo degli armamenti, SECO

Il DFAE valuta nel caso specifico se un affare con l’estero è conforme al diritto internazionale pubblico, agli obblighi internazionali e ai principi della politica estera svizzera e, una volta conclusa questa analisi dei rischi, prende posizione nei confronti della SECO.

L’analisi interna del DFAE si basa sui criteri per l’autorizzazione prescritti dalla legge. Sono in particolare oggetto di valutazione:

  • il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale
  • la situazione dei diritti umani nel Paese destinatario
  • un’eventuale contraddizione con l’impegno della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
  • il rischio di un uso improprio del materiale da parte del destinatario finale
  • il rischio di un trasferimento a un destinatario finale indesiderato

Oltre a valutare le domande, il DFAE si impegna anche in processi multilaterali, in affari di politica interna e in progetti di legiferazione. In questo ambito collabora strettamente con la SECO.

Disarmo e non proliferazione

Impegni internazionali, SECO)

Legge federale sul materiale bellico (LMB) e ordinanza concernen-te il materiale bellico (OMB)

La legislazione sul materiale bellico disciplina la fabbricazione, il trasferimento (importazione, esportazione e transito), la mediazione e il commercio di materiale bellico.

L’obiettivo è tutelare gli obblighi internazionali e i principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia. Nel contempo è necessario mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale.

Per materiale bellico si intendono armi, sistemi d’arma, munizioni, esplosivi militari, attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l’istruzione al combattimento come pure le componenti e gli assemblaggi non utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili.

Legge federale sul materiale bellico

Ordinanza concernente il materiale bellico

Controllo dei beni nucleari, dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni soggetti a controlli nazionali

Per l’esportazione, l’importazione e il transito di beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari (beni a duplice impiego o dual-use), beni militari speciali e beni soggetti a controlli nazionali secondo la legge sulle armi o la legge sugli esplosivi è necessaria un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o, per determinati beni nucleari, dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). La SECO sottopone alcuni casi per decisione al cosiddetto gruppo di controllo delle esportazioni, composto dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Viene consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing), SECO

Il DFAE valuta singolarmente le domande sottopostegli per consultazione, procede a un’analisi dei rischi sulla base dei criteri di rifiuto previsti dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e prende posizione nei confronti della SECO.

Oltre a valutare le domande, il DFAE è anche coinvolto in processi multilaterali, affari di politica interna e progetti di legiferazione. In questo ambito è in stretto contatto con la SECO.

Disarmo e non proliferazione

Politica dei controlli delle esportazioni Dual-Use, SECO

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)

La legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego disciplina l’importazione, l’esportazione, il transito e la mediazione di beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari (p. es. prodotti chimici e macchine utensili) e beni militari speciali (p. es. aerei militari di addestramento e simulatori militari).

Lo scopo di questa legislazione è in particolare quello di impedire che tali beni

  • siano utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l’impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC);
  • possano servire per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di sistemi vettori destinati all’impiego di armi ABC; o
  • contribuiscano all’armamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento minaccia la sicurezza regionale o globale. 

Nell’ordinanza sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM) la legislazione svizzera prevede inoltre un ulteriore motivo di rifiuto se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione.

La legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego è in linea con le disposizioni della seguente normativa:

  • Trattato di non proliferazione delle armi nucleari
  • Accordo sull’applicazione delle garanzie con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)
  • Convenzione sulle armi chimiche (CAC)

Inoltre, con questa legislazione vengono recepite nel diritto nazionale le misure di controllo concordate nell’ambito dei quattro regimi di controllo delle esportazioni (liste di beni).

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego

Ordinanza sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Ultima modifica 26.01.2022

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