Il diritto interno svizzero si applica, nel rispetto della sovranità dello Stato ospite, anche alle persone svizzere all’estero nella misura in cui disciplina i rapporti tra queste ultime e la Svizzera. I diritti e i doveri riconosciuti anche all’estero rientrano ad esempio nei seguenti ambiti:
- acquisto e perdita della cittadinanza svizzera
- obbligo militare (servizio militare, servizio civile sostitutivo)
- esercizio dei diritti politici da parte degli Svizzeri all’estero
- stato civile (obbligo di annuncio)
- determinati rami delle assicurazioni sociali e aiuto social
In base all’articolo 40 della Costituzione federale la Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Tale mandato costituzionale è adempito sostanzialmente con la legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst).
Costituzione federale della Confederazione Svizzera
La legge federale sul diritto internazionale privato disciplina anche le questioni di diritto internazionale privato che riguardano le persone svizzere all’estero.
Diritto internazionale privato