Le rappresentanze straniere (ambasciate, posti consolari e missioni permanenti), le organizzazioni internazionali con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo in materia di privilegi e immunità, nonché il loro personale e le persone autorizzate ad accompagnarlo, godono di privilegi, immunità e facilitazioni conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.

Ambito bilaterale o multilaterale

Le autorità svizzere competenti e i testi di legge applicabili sono diversi a seconda che si tratti di questioni concernenti l’ambito bilaterale o quello multilaterale. Nell’ambito bilaterale rientrano le relazioni bilaterali che la Svizzera intrattiene con gli Stati esteri, in particolare attraverso le loro ambasciate e i loro consolati. 

L’ambito multilaterale designa in particolare le relazioni tra gli Stati in seno alle organizzazioni internazionali, le missioni permanenti di tali Stati presso le organizzazioni internazionali, e le conferenze internazionali. 

Il Protocollo DFAE è il punto di riferimento per l’ambito bilaterale, mentre alla Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali a Ginevra compete l’ambito multilaterale. Entrambi i servizi mettono a disposizione un manuale che fornisce informazioni sul regime di privilegi, immunità e facilitazioni applicabile ai beneficiari in questione.

Testi di riferimento

Il regime di privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera si fonda in particolare sui seguenti testi:

  • legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) e sua ordinanza di applicazione del 7 dicembre 2007 (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp);
  • accordi in materia di privilegi, immunità e facilitazioni conclusi con le varie organizzazioni internazionali;
  • Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, applicata per analogia alle missioni permanenti;
  • Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
  • prassi delle autorità svizzere che disciplina le questioni non trattate nei testi citati.

Ultima modifica 17.07.2023

  • Le immunità possono derivare dal diritto internazionale consuetudinario o da trattati internazionali (bilaterali o multilaterali).

  • L’immunità dello Stato è un concetto di diritto internazionale che mira a proteggere la sovranità di uno Stato sottraendolo alla giurisdizione di altri Stati.

  • Le immunità dei rappresentanti dello Stato possono derivare dal diritto consuetudinario internazionale, dai trattati internazionali e/o dal diritto nazionale.

  • Le organizzazioni internazionali godono di un’immunità volta a garantire l’indipendenza dell’esercizio della loro missione.

  • Obiettivi e ambito di applicazione della legge sullo Stato ospite e delle relative ordinanze di attuazione

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Privilegi e immunità

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3003 Berna

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