Sistema monistico
Dal momento in cui la Svizzera le approva, le norme internazionali diventano parte integrante dell’ordinamento giuridico nazionale. Ciò è tipico di ogni sistema monistico. Contrariamente a quanto avviene in un sistema dualistico, non occorre trasporre una norma internazionale nel diritto svizzero tramite un atto supplementare, promulgando per esempio una legge. Una disposizione giuridica internazionale assume automaticamente validità e forza obbligatoria anche nel diritto interno dal momento in cui la procedura interna di approvazione è conclusa e la disposizione internazionale è in vigore sul piano internazionale.
Per questa ragione, prima della ratifica di un trattato, il Consiglio federale verifica che le disposizioni ivi contenute siano conformi al diritto interno. Qualora manchi la volontà politica di attuare determinati obblighi a livello nazionale, la Svizzera ha in linea di principio la facoltà di formulare una riserva.
Applicabilità diretta delle norme di diritto internazionale
Non tutte le norme di diritto internazionale creano diritti e obblighi diretti. Talvolta occorre emendarle e definirle. Le disposizioni del diritto internazionale non direttamente applicabili hanno di solito un carattere programmatico e si rivolgono in primo luogo al legislatore incaricato di concretizzarlo.
Il Tribunale federale ha elaborato alcuni criteri che consentono di determinare se una disposizione di diritto internazionale è direttamente applicabile o meno (sentenza del Tribunale federale DTF 136 I 297 cons. 8.1 o DTF 133 I 286, cons. 3.2,):
- la disposizione concerne i diritti e gli obblighi del singolo;
- la disposizione è giustiziabile, ossia sufficientemente concreta e chiara affinché un’autorità o un tribunale possa applicarla direttamente a una fattispecie;
- la disposizione si rivolge ad autorità incaricate di applicare il diritto e non ad autorità legislative.
In virtù della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. In linea di principio, la prevalenza del diritto internazionale deriva dall’obbligo di attuare i trattati secondo le regole della buona fede. Tuttavia, dalla Costituzione non si può dedurre il principio assoluto della prevalenza del diritto internazionale.
Articolo 5 della Costituzione federale
Articolo 26 della Convenzione di Vienna
Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale conferma il principio della prevalenza del diritto internazionale. Esso prevede tuttavia un’eccezione: se l’Assemblea federale ha deliberatamente adottato una legge contraria al diritto internazionale, è tale legge a essere determinante (DTF 99 Ib 39, giurisprudenza detta Schubert). A titolo di eccezione dell’eccezione, i diritti dell’uomo garantiti dal diritto internazionale (segnatamente quelli sanciti dalla CEDU) prevalgono tuttavia sistematicamente sulle leggi federali (DTF 125 II 417, giurisprudenza PKK).