Il concorso può essere ripetuto una volta, sempre che le condizioni di ammissione siano ancora soddisfatte. L’invio del dossier di candidatura e la fase di preselezione amministrativa non sono considerati come tentativo. È considerata tale, invece, la partecipazione agli esami della preselezione qualitativa. Se la candidata o il candidato sono esclusi dopo la preselezione qualitativa o la selezione, questi hanno diritto a un secondo tentativo. La presentazione di una nuova candidatura e il nuovo invito alla preselezione qualitativa costituiscono il secondo e ultimo tentativo.
Nel secondo tentativo, il concorso di ammissione deve essere ripetuto in tutte le sue fasi. Non è previsto l’esonero da alcuna fase di selezione che sia stata superata al primo tentativo.
Le persone interessate possono, inoltre, candidarsi soltanto per uno dei tre concorsi di ammissione ogni anno (concorso KBF, concorso diplomatico, concorso cooperazione internazionale).