Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP)

Secondo la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero le imprese che intendono fornire prestazioni di questo tipo dalla Svizzera sono tenute a notificarlo preventivamente all’autorità competente.

Per decisione del Consiglio federale l’autorità competente è la Segreteria di Stato del DFAE. L’unità responsabile dell’attuazione della legge è la Sezione Controlli all’esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP), che pubblica annualmente i suoi rapporti di attività.

Rapporto di attività

Il settimo rapporto di attività sull’attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero è stato pubblicato l’9 giugno 2023.

Rapporto di attività 2022 (PDF, 11 Pagine, 974.6 kB, italiano)

Gli obiettivi della LPSP

Gli obiettivi della LPSP sono i seguenti:

  • salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
  • realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera;
  • preservare la neutralità svizzera;
  • garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario.

Campo di applicazione della LPSP

La legge disciplina la fornitura di prestazioni di sicurezza private come la protezione delle persone e la guardia di beni e immobili in un ambiente complesso o il servizio d’ordine. Secondo la LPSP sono prestazioni di sicurezza anche quelle destinate alle forze armate e di sicurezza di Stati esteri, le attività di informazione e i servizi legati alle persone detenute o internate. La LPSP riguarda inoltre le prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata, per esempio la formazione, il reclutamento, il collocamento o la messa a disposizione di personale per prestazioni di sicurezza private all’estero.

La LPSP si applica alle persone fisiche, alle persone giuridiche e alle società di persone che stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un’impresa che fornisce tali prestazioni o che controllano una simile impresa dalla Svizzera.

La legge vieta a tutte le persone fisiche e giuridiche e alle società di persone che rientrano nel suo campo di applicazione di esercitare un’attività che costituisca una partecipazione diretta a ostilità all’estero o di fornire prestazioni di sicurezza private che si presume possano essere utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell’uomo.

Procedura

La CESP esamina le notificazioni entro 14 giorni (procedura di notificazione) e avvia una procedura di esame se alcuni indizi fanno pensare che l’attività notificata possa contravvenire alla legge. Quando apre una procedura d’esame la CESP è tenuta a consultare la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e a concordare con questi servizi un eventuale divieto dell’attività notificata, dopo aver sentito anche il Servizio delle attività informative della Confederazione. Nel corso di questa procedura la CESP può chiedere ulteriori informazioni all’impresa interessata e ai servizi competenti del DFAE e della Confederazione.

Se dalla consultazione si evince che l’attività è contraria agli obiettivi della legge, viene emesso un divieto. In caso contrario la CESP comunica all’impresa che può fornire la prestazione.

Formazione

Obbligo di fornire una formazione

La LPSP e l’ordinanza relativa esigono che le imprese le cui attività rientrano nel campo di applicazione della legge forniscano al proprio personale una formazione adeguata. Questa formazione deve includere una conoscenza di base dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario.

Requisiti in materia di formazione

La CESP ha definito gli elementi che devono essere inclusi nei corsi di formazione e ha sviluppato un sistema modulare. In questo modo le imprese possono selezionare i moduli pertinenti per il tipo di prestazioni che forniscono.

Gli standard proposti hanno lo scopo di mostrare alle imprese interessate come soddisfare i requisiti fissati dalla LPSP in materia di formazione e perfezionamento nel campo dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario, tenendo conto della loro situazione specifica.

Esigenze di formazione secondo la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (PDF, 27 Pagine, 360.8 kB, francese)

Fornitori di formazione

Le imprese possono scegliere di far formare il loro personale da consulenti specializzati, associazioni, organizzazioni non governative (ONG) oppure da collaboratrici o collaboratori interni esperti, le cui qualifiche devono essere note all’autorità responsabile dell’attuazione della LPSP. La CESP non offre direttamente corsi di formazione, ma su richiesta mette in contatto con fornitori riconosciuti e con altre aziende interessate.

Il Centro ginevrino per la politica di sicurezza (Geneva Centre for Security Policy, GCSP) ha elaborato inoltre una guida specifica nell’ambito di un progetto congiunto con Swissmem, l’organizzazione mantello dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera.

Fornitura di sistemi d’arma e di supporto logistico e operativo nel quadro della LPSP – Guida alla formazione conforme ai requisiti della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (en)

Imprese che operano per la Confederazione all’estero

La LPSP è inoltre la base legale che disciplina l’impiego di un’impresa privata da parte delle autorità federali per lo svolgimento di compiti di protezione in un ambiente complesso all’estero e fissa i requisiti minimi che l’impresa deve soddisfare. Tali requisiti riguardano in particolare il meccanismo di controllo interno, la formazione iniziale e continua del personale e l’equipaggiamento utilizzato. L’ordinanza sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (OISS) si applica invece a qualsiasi autorità federale che ingaggi un’impresa di sicurezza privata per lo svolgimento di compiti di protezione, in Svizzera o all’estero, a condizione che tali compiti non debbano essere svolti – all’estero – in un ambiente complesso.

Informazioni supplementari e documenti

Rapporti d'attività

Rapporto di attività 2022 (PDF, 11 Pagine, 974.6 kB, italiano)

Rapporto di attività 2021 (PDF, 9 Pagine, 925.2 kB, italiano)

Rapporto di attività 2020 (PDF, 10 Pagine, 1.0 MB, italiano)

Rapporto di attività 2019 (PDF, 9 Pagine, 1.1 MB, italiano)

Rapporto di attività 2018 (PDF, 10 Pagine, 998.6 kB, italiano)

Rapporto di attività 2017 (PDF, 13 Pagine, 741.4 kB, italiano)

Rapporto di attività 2015-2016 (PDF, 13 Pagine, 106.2 kB, italiano)

Ultima modifica 10.11.2023

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