Procedura equa e rispetto dei diritti umani nei regimi di sanzioni antiterrorismo delle Nazioni Unite

La Svizzera sostiene gli Stati e le organizzazioni internazionali che lottano contro il terrorismo. A tale riguardo collabora in particolar modo con l’ONU e il Consiglio d’Europa. Si adopera affinché i diritti umani e il diritto internazionale umanitario siano rispettati nel quadro della lotta al terrorismo e si impegna, in particolare, per migliorare costantemente le garanzie procedurali di coloro contro i quali l’ONU ha adottato sanzioni antiterrorismo.

Con la risoluzione 1267 e diverse risoluzioni successive, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha prescritto agli Stati membro una serie di misure coercitive da applicare per contrastare il terrorismo. Tra queste si annoverano il congelamento degli averi, restrizioni in materia di viaggi e l’embargo sulle armi nei confronti di persone fisiche o giuridiche (per es. aziende) sospettate di avere rapporti con Al Qaida olo Stato islamico (Da’esh). La Svizzera applica tali sanzioni dal 3 ottobre 2000.

Risoluzione ONU 1267 (1999, en)

L’impegno pluriennale della Svizzera a favore dei diritti delle persone sanzionate

Dal 2005, la Svizzera lavora con un gruppo di Stati con opinioni affini “Like-minded” per migliorare le procedure delle sanzioni dell'ONU. Il gruppo è composto dai seguenti paesi: Belgio, Cile, Costa Rica, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Svezia e Svizzera). Questo gruppo presenta regolarmente proposte al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Diversi tribunali e parlamenti nazionali e regionali hanno anche criticato la mancanza in materia di protezione giuridica. Da allora, la Svizzera e il gruppo di Stati “Like-Minded” hanno presentato regolarmente proposte concrete al Consiglio di sicurezza per rafforzare i diritti umani nel contesto delle sanzioni dell'ONU.

Mediatore per i diritti delle persone sanzionate

La procedura per la radiazione dalla lista è stata per lungo tempo inadeguata. In particolare mancava un meccanismo che permettesse alle persone interessate di far esaminare la propria iscrizione nella lista da un’istanza indipendente e imparziale.

Il 17 ottobre 2009 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha istituito, con la Risoluzione 1904, l’Ufficio del Mediatore a cui possono rivolgersi tutti coloro che figurano nella lista delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Il Mediatore riceve domande di persone che desiderano essere cancellate dalla lista e fornisce raccomandazioni in materia al Comitato sanzioni.

Per la cosiddetta de-listing (radiazione dalla lista) era in primo luogo necessaria la decisione consensuale del Comitato sanzioni. Dal 17 giugno 2011 (risoluzione 1989) il Mediatore può raccomandare al Comitato la cancellazione di un nominativo dalla lista. Il requisito del consenso si applica in maniera inversa, ovvero una raccomandazione del Mediatore ha valore vincolante immediato se il Comitato non vi si oppone consensualmente. In caso di mancato consenso, ogni membro del Comitato può chiedere che la decisione sia rimessa al Consiglio di sicurezza.

La Svizzera è soddisfatta dei miglioramenti della procedura attuale che tiene sempre più conto dei diritti dell’individuo a livello internazionale e conferisce maggiore legittimità al sistema delle sanzioni dell’ONU. Continua anche a chiedere miglioramenti per i regimi di sanzioni che non hanno accesso al meccanismo dell'Ombudsman.

Le recenti proposte presentate al Consiglio di sicurezza dal gruppo di Stati "Like-Minded" il 11 giugno 2021, mirano alla creazione di un meccanismo di revisione indipendente che potrebbe considerare le richieste di de-listing in altri regimi di sanzioni.

Ultima modifica 22.03.2023

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