In linea di principio sono soggette al sistema di sicurezza sociale svizzero tutte le persone che sono domiciliate e/o svolgono un’attività lucrativa in Svizzera. Alcune categorie di persone domiciliate all’estero possono, a determinate condizioni, essere incluse nelle assicurazioni sociali o aderirvi. Tale accordo non riguarda l’aiuto sociale.
Le rappresentanze competenti forniscono su richiesta informazioni concernenti le assicurazioni sociali che offrono servizi a Svizzere e Svizzeri all’estero.
Chi può affiliarsi all’AVS/AI facoltativa per le persone all’estero? Ufficio federale delle assicurazioni sociali
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC) e l'Unione Europea concluso il 21 giugno 1999, a cui hanno aderito anche gli Stati dell’AELS, disciplina il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale nei rami vecchiaia, invalidità, decesso, malattia, maternità, infortuni e disoccupazione e integra in tal modo le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone.
Le disposizioni dell’ALC si applicano alle cittadine e ai cittadini svizzeri che risiedono sul territorio di una delle parti contraenti.