Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. La Svizzera e la Repubblica dominicana non hanno stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale.

Sistema di assicurazione sociale

Nella Repubblica dominicana, il sistema di sicurezza sociale è di competenza dell’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali («Tesorería de la Seguridad Social», TSS).

La TSS è un ente statale autonomo e decentrato subordinato al Ministero del lavoro.

È responsabile di gestire il sistema unificato di informazione e riscossione («Sistema Único de Información y Recaudo», SUIR) nonché di distribuire e versare fondi del sistema di sicurezza sociale dominicano («Sistema Dominicano de Seguridad Social», SDSS) in modo efficiente e trasparente attraverso un modello di gestione affidabile, serio e orientato al servizio. 

Previdenza per la vecchiaia

Nel 2003 l’assicurazione sociale statale è stata sostituita da fondi pensione collettivi privati (AFP), comunque sottoposti a vigilanza statale. Le lavoratrici e i lavoratori devono corrispondere un importo di base (commisurato al loro salario), analogamente ai datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a iscrivere il loro personale a un fondo pensione collettivo e a versare i contributi. Nella Repubblica dominicana non è prevista un’età ordinaria di pensionamento. Generalmente si va in pensione a 65 anni, sebbene la legge preveda la possibilità di percepire una rendita di vecchiaia a partire da 60 anni e 360 mesi di contributi.

Assicurazione malattie e infortuni

Le prestazioni del fondo pensione collettivo garantiscono alle lavoratrici e ai lavoratori solo un livello di sicurezza sociale minimo, e non permettono di creare riserve per coprire le spese sanitarie. Pertanto, si raccomanda vivamente di stipulare un’assicurazione malattie privata, tanto più che non esiste un obbligo assicurativo statale.

Esistono assicurazioni contro gli infortuni professionali finanziate dai datori di lavoro. È previsto il versamento del salario anche in caso di malattia e maternità.

Previdenza professionale

La sovrintendenza per le pensioni («Superintendencia de Pensiones») è un ente statale autonomo dotato di personalità giuridica e patrimonio proprio che ha il compito, in nome e per conto dello Stato dominicano, di garantire la rigorosa osservanza della legge 87-01 e delle sue disposizioni integrative, di tutelare gli interessi dei suoi membri, di vigilare sulla solvibilità degli amministratori dei fondi pensione (AFP) e di rafforzare il sistema pensionistico dominicano. La legge 87-01 ha creato il sistema di sicurezza sociale della Repubblica dominicana. La «Superintendencia de Pensiones» offre informazioni online sul sistema di previdenza professionale.

Assicurazione contro la disoccupazione

Nella Repubblica dominicana non esiste un’assicurazione contro la disoccupazione.

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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