Dal 1° gennaio 2007 tutti i cani devono essere contrassegnati in modo univoco e non falsificabile mediante l’impianto di un microchip. Devono inoltre essere registrati nella banca dati AMICUS.
AMICUS è una banca dati per i detentori di cani. È indipendente e operativa su tutto il territorio svizzero.
Dal 1° gennaio 2007 tutti i cani devono essere contrassegnati in modo univoco e non falsificabile mediante l’impianto di un microchip. Devono inoltre essere registrati nella banca dati AMICUS, che dal 1° gennaio 2016 ha sostituito la banca dati ANIS. Per i detentori dei cani che erano già registrati nella banca dati ANIS non cambia nulla. I dati contenuti in ANIS sono infatti stati trasferiti automaticamente nella banca dati AMICUS.
I cani importati devono essere fatti controllare da un veterinario in Svizzera entro dieci giorni dall’importazione. Spetta poi al veterinario notificare, sempre entro dieci giorni, i dati dei cani in questione (numero del microchip o del tatuaggio estero) ai fini della registrazione nella banca dati AMICUS. Gli eventuali dati già registrati all’estero non sono trasmessi automaticamente alla Svizzera.
La legge non prevede l’obbligo di microchip per i cani dotati di un tatuaggio ben leggibile. Anche i cani con tatuaggio devono tuttavia essere registrati nella banca dati AMICUS (tramite notifica da parte del veterinario).
Protezione degli animali
Per quanto riguarda il trattamento e la detenzione dei cani, l’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) prevede, in particolare, quanto segue (cfr. art. 22 e art. 68-79):
- i cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani;
- se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente in funzione delle loro esigenze e, per quanto possibile, di giocare all’aperto;
- i cani tenuti legati devono potersi muovere in un’area di almeno 20 m2 attorno alla catena mobile ed è vietato l’impiego del collare a strozzo;
- i cani tenuti all’aperto devono disporre di acqua e di un ricovero;
- chiunque detenga un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali;
- è proibito trattare i cani con eccessivo rigore, punirli con spari e utilizzare collari con aculei interni.
Normative cantonali sui cani
Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri vige una normativa specifica sui cani, in particolare per quanto concerne le vaccinazioni e la detenzione di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi (p. es. Bull Terrier, Dobermann, Rottweiler, American Staffordshire Terrier [Amstaff], American Pit Bull Terrier ecc.). La maggior parte dei Cantoni ha inoltre definito una lista dei cani considerati pericolosi o potenzialmente pericolosi.
I membri delle ambasciate e dei posti consolari che possiedono un cane sono pregati di informarsi presso l’autorità competente (ufficio veterinario cantonale) in merito alla normativa applicabile nel proprio Cantone di residenza.