Apertura di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario

La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari sancisce il regime applicabile allo stabilimento di relazioni consolari e posti consolari, alle funzioni consolari e alla nomina e ammissione dei capi di posti consolari. Il capo III della succitata Convenzione tratta in maniera più specifica dell’ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti.

Procedura in vista dell’apertura di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario

La domanda di stabilimento di un posto consolare deve essere indirizzata al DFAE (Protocollo) per via diplomatica, corredata dei seguenti dati:

  • ragioni esplicite che giustificano la domanda (v. requisiti qui di seguito);

  • nome della capitale cantonale prevista quale sede del posto consolare;

  • nomi dei Cantoni che dovrebbero costituire la futura circoscrizione consolare.

La necessità oggettiva di disporre di un rappresentante ufficiale debitamente accreditato va dimostrata. Occorre spiegare l’importanza della comunità straniera e delle relazioni commerciali, turistiche, culturali e scientifiche, presenti (statistiche) e future, tra lo Stato di invio e la nuova circoscrizione consolare, e vanno illustrate le prospettive di sviluppo favorite dalla presenza di un rappresentante ufficiale. Il DFAE si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura di un posto, la necessità oggettiva di mantenerlo aperto.

Poiché la Svizzera è un Paese piccolo, le autorità limitano il numero di rappresentanze consolari che è possibile aprire; oltre alla sezione consolare presso l’Ambasciata a Berna, in linea di principio è giustificato prendere in esame solo le domande di stabilimento di al massimo un posto consolare aggiuntivo per regione linguistica (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino).

La sede del posto consolare deve trovarsi obbligatoriamente in una capitale cantonale (ad eccezione del Cantone del Ticino, per il quale è previsto che – su domanda circostanziata – sia ammissibile come sede anche la città di Lugano). Per capoluogo cantonale si intende il centro cittadino di quest’ultimo e i Comuni serviti dai suoi trasporti pubblici urbani. Qualsiasi modifica successiva dell’indirizzo della sede del posto consolare richiede l’autorizzazione preventiva del DFAE (Protocollo), così come qualsiasi cambiamento della circoscrizione consolare. Le circoscrizioni consolari non possono sovrapporsi e devono coincidere con le frontiere cantonali.

Procedura di nomina dei capi di posti consolari

Una volta che il Dipartimento (Protocollo) ha dato il proprio consenso, in linea di principio, allo stabilimento di un posto consolare, invita l’Ambasciata a sottoporgli la proposta di nomina corredata dei documenti seguenti:

  • curriculum vitae aggiornato e completo con una fotografia (cognome e nome/i, luogo e data di nascita, stato civile, luogo d'origine, per il candidato svizzero/la candidata svizzera, e nazionalità per il candidato straniero/la candidata straniera, indirizzi privati e professionali, formazione e studi, attività professionali precedenti e attuali);

  • fotocopia del passaporto (dei passaporti in caso di doppia cittadinanza);

  • fotocopia del permesso B o C (dimora/domicilio) se il candidato è straniero;

  • originale di un estratto del casellario giudiziale (richiesto direttamente dal candidato/dalla candidata);

  • luogo e indirizzo previsti della sede del posto consolare.

Secondo la prassi svizzera, sono ammesse alla funzione di funzionari onorari le persone già domiciliate in Svizzera, ossia cittadini svizzeri o cittadine svizzere o titolari di un permesso di domicilio C. In casi eccezionali un/una titolare di un permesso di dimora B può essere preso/a in considerazione se ha la nazionalità dello Stato di invio. Queste persone esercitano in generale un’altra attività professionale.

La nomina di cittadini svizzeri o di cittadine svizzere che fanno parte di un organo esecutivo, legislativo o giudiziario, federale o cantonale, è sottoposta a restrizioni e quella di militari svizzeri soggetti all’obbligo di servizio richiede l’approvazione preventiva del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

La persona che è a capo del posto consolare deve essere domiciliata nella circoscrizione consolare.

La classe del capoposto deve corrispondere a quella della sua rappresentanza consolare, ossia console generale per un consolato generale e console per un consolato.

Procedura di ammissione dei capi di posti consolari

Se il DFAE (Protocollo) acconsente alla nomina del candidato/della candidata dello Stato di invio, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli l’originale della lettera patente (in tedesco: Bestallungsschreiben, in francese: lettre de provision, in inglese: letter of commission). Nella lettera patente devono figurare i cognomi e nomi del capoposto nominato (come sul passaporto), la classe (console generale o console), la categoria (onorario), la circoscrizione consolare (elenco dei Cantoni interessati) e la sede del posto (capitale cantonale). La lettera patente deve essere intestata al Consiglio federale (e non al/alla presidente della Confederazione). Sulla base della lettera patente il Protocollo sottopone al Consiglio federale la domanda di concessione dell’exequatur.

Exequatur

L’exequatur è trasmesso dal Protocollo all’Ambasciata che lo consegna al capo del posto. La lettera patente non può invece essere restituita alle autorità dello Stato di invio poiché è parte integrante del dossier di ammissione.

Registrazione presso il DFAE (Protocollo), rilascio della carta di legittimazione e iscrizione nell’«Elenco dei membri del Corpo consolare»

Una volta ricevuto l’exequatur, l’Ambasciata indirizza al Protocollo una domanda di registrazione corredata di una fotocopia del passaporto e di due fotografie recenti del capo del posto consolare.

Solo il funzionario consolare onorario che dirige il posto consolare può beneficiare di una carta di legittimazione e figurare nell’«Elenco dei membri del Corpo consolare».

Cambiamento dell’indirizzo della sede del posto consolare

Qualsiasi modifica successiva dell’indirizzo della sede del posto consolare richiede l’autorizzazione preventiva del DFAE (Protocollo).

Promozione del capo del posto consolare

La promozione da «console onorario» a «console generale onorario» implica anche il cambiamento della classe del posto consolare (da «consolato» a «consolato generale»). Tale cambiamento obbliga l’Ambasciata a inviare al DFAE (Protocollo) una nuova lettera patente (v. sopra, fase 3 della procedura) e il Protocollo a chiedere un nuovo exequatur al Consiglio federale.

Fine del mandato di capo di un posto consolare (formalità e conseguenze)

L’Ambasciata deve notificare senza indugio al DFAE (Protocollo) la fine del mandato di capoposto precisando la data esatta della fine delle sue funzioni e, al momento debito, restituendo la carta di legittimazione e confermando che la sigla «CC» è stata tolta dal veicolo.

L’Ambasciata si accerta che tutti i segni esteriori (stemma, bandiera, targhe ecc.) siano tolti dalla facciata dell’immobile, dal portone d’ingresso e dalla buca delle lettere e che sigilli, moduli e documenti ufficiali le siano stati restituiti.

Il DFAE (Protocollo) provvede quindi a cancellare l’iscrizione dall’«Elenco dei membri del Corpo consolare» e, in linea di principio e se le circostanze lo permettono, a reintegrare la sua circoscrizione in quella dell’Ambasciata. In casi eccezionali il Dipartimento (Protocollo) contatta l’Ambasciata.

Riapertura di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario

Se lo Stato di invio desidera aprire un nuovo posto è pregato di seguire la procedura illustrata in questa nota informativa in tutte le sue fasi.

Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari

 

Ultima modifica 16.02.2023

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