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- Posto consolare di carriera (apertura, cambiamento di categoria/classe/circoscrizione/indirizzo e chiusura) ed exequatur per il capo di un posto consolare di carriera
- Posto consolare di carriera (apertura, cambiamento di categoria/classe/circoscrizione/indirizzo e chiusura) ed exequatur per il capo di un posto consolare di carriera
La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari sancisce il regime applicabile allo stabilimento di relazioni consolari e posti consolari, alle funzioni consolari e alla nomina e ammissione dei capi di posti consolari.
Requisiti per l’apertura e il mantenimento di un posto consolare diretto da un funzionario consolare di carriera
Le autorità svizzere applicano di regola una politica restrittiva in materia, nel senso che va dimostrata la necessità oggettiva di disporre di un rappresentante ufficiale debitamente accreditato. Occorre spiegare l’importanza della comunità straniera e delle relazioni commerciali, turistiche, culturali e scientifiche, presenti (statistiche) e future, tra lo Stato di invio e la nuova circoscrizione consolare, e vanno illustrate le prospettive di sviluppo favorite dalla presenza di un rappresentante ufficiale. Il DFAE si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura di un posto, la necessità oggettiva di mantenerlo aperto.
Inoltre, essendo la Svizzera un Paese piccolo, oltre alla sezione consolare presso l’Ambasciata a Berna, in linea di principio è giustificato prendere in esame solo le domande di stabilimento di al massimo un posto consolare aggiuntivo per regione linguistica (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino).
La sede del posto consolare deve trovarsi obbligatoriamente in una capitale cantonale (ad eccezione del Cantone del Ticino, per il quale è previsto che – su domanda circostanziata – sia ammissibile come sede anche la città di Lugano). Per capoluogo cantonale si intende il luogo formato dal centro cittadino e dai Comuni serviti dai trasporti pubblici urbani della capitale cantonale, esclusi i trasporti interurbani e regionali.
Qualsiasi modifica successiva dell’indirizzo della sede del posto consolare richiede l’autorizzazione preventiva del DFAE (Protocollo).
Le circoscrizioni consolari non possono sovrapporsi e devono coincidere con le frontiere cantonali.
La residenza ufficiale di un capoposto deve trovarsi nella città in cui ha sede il posto consolare o in un Comune limitrofo (per Ginevra e Basilea: nella città della sede del posto o in un Comune svizzero limitrofo).
La classe del capoposto deve corrispondere a quella della sua rappresentanza consolare, ossia console generale per un consolato generale e console per un consolato.
Il DFAE privilegia lo stabilimento di posti consolari di carriera o onorari. Pertanto, le autorità del Paese di invio sono pregate di astenersi dal sottoporre al DFAE (Protocollo) domande di stabilimento di viceconsolati o agenzie consolari.
Procedura per lo stabilimento o il mantenimento di un posto consolare di carriera
La domanda di stabilimento di un posto consolare deve essere indirizzata al DFAE (Protocollo) per via diplomatica, corredata dei seguenti dati:
ragioni esplicite che giustificano la domanda (v. sopra, Requisiti per l’apertura);
nome della capitale cantonale prevista quale sede del posto consolare;
nomi dei Cantoni che dovrebbero costituire la futura circoscrizione consolare.
Procedura di nomina dei capi di posti consolari di carriera
Se il DFAE (Protocollo) acconsente allo stabilimento del posto consolare, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli per via diplomatica il fascicolo del candidato/della candidata cui intende affidare la direzione del posto consolare, corredato dei seguenti documenti:
un curriculum vitae aggiornato e completo con una fotografia (cognome e nome, luogo e data di nascita, stato civile, nazionalità, formazione e studi, percorso professionale, funzione attuale);
fotocopia del passaporto (dei passaporti, in caso di doppia cittadinanza);
indirizzo previsto della sede del posto consolare.
Procedura di ammissione dei capi di posti consolari di carriera
Se il DFAE (Protocollo) acconsente alla nomina del candidato/della candidata dello Stato di invio, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli l’originale della lettera patente (in tedesco: Bestallungsschreiben in francese: lettre de provision; in inglese: letter of commission). Nella lettera patente devono figurare i cognomi e nomi del capoposto nominato (come sul passaporto), la classe (console generale o console), la categoria (di carriera), la circoscrizione consolare (elenco dei Cantoni interessati) e la sede del posto (capitale cantonale). La lettera patente deve essere intestata al Consiglio federale (e non al/alla presidente della Confederazione). Sulla base della lettera patente il Protocollo sottopone al Consiglio federale la domanda di concessione dell’exequatur.
Exequatur
L’exequatur è trasmesso dal Protocollo all’Ambasciata che lo consegna al capo del posto. La lettera patente non può invece essere restituita alle autorità dello Stato di invio poiché è parte integrante del dossier di ammissione.
Entrata in Svizzera
L’Ambasciata è tenuta a consultare la «Lista 1: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità (rubrica: obbligo del visto per un soggiorno di oltre 90 giorni)» della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), per sapere se il capo del posto consolare deve sollecitare un visto presso la competente ambasciata svizzera o se è esentato dall’obbligo del visto per entrare in Svizzera.
Registrazione presso il DFAE (Protocollo), rilascio della carta di legittimazione e iscrizione nell’«Elenco dei membri del Corpo consolare»
Dopo l’arrivo in territorio svizzero del capo del posto consolare, l’Ambasciata indirizza al Protocollo una domanda di registrazione corredata di una fotocopia del passaporto e di due fotografie recenti del capo del posto consolare; la stessa procedura si applica alle persone autorizzate ad accompagnarlo (art. 20 cpv. 1 dell’ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp).
Fine del mandato di capo di un posto consolare di carriera
L’Ambasciata deve notificare senza indugio al DFAE (Protocollo) la fine del mandato di capoposto precisando la data esatta della fine delle sue funzioni e, al momento debito, restituendo la/le carta/e di legittimazione. Il Protocollo provvede quindi a cancellare i dati riguardanti il capo del posto nell’«Elenco dei membri del Corpo consolare».
L’Ambasciata deve inoltre precisare al Protocollo:
se intende nominare un nuovo capoposto, nel qual caso deve espletare le formalità nei quattro mesi successivi alla fine del mandato del precedente capoposto. In questo caso va seguita la procedura di cui sopra;
o se si tratta di una chiusura definitiva del posto. In questo caso va seguita la procedura indicata di seguito.
Procedura di chiusura di un posto consolare di carriera
L’Ambasciata deve notificare al DFAE (Protocollo) per via diplomatica la chiusura definitiva di un posto consolare.
Al riguardo, l’Ambasciata:
comunica alla circoscrizione la rappresentanza (ambasciata o altro posto consolare) alla quale dovranno fare capo i Cantoni che costituivano la circoscrizione del posto consolare chiuso;
si accerta che tutti i segni esteriori del posto chiuso (stemma o targa sulla facciata o sul portone d’ingresso dell’edificio, bandiera, indicazioni sulla buca delle lettere, numeri negli elenchi telefonici ecc.) siano tolti o soppressi;
si assicura che l’ex capoposto restituisca all’Ambasciata il materiale servitogli nell’esercizio della sua funzione (sigillo ufficiale, carta e moduli ufficiali ecc.); e
si assicura che, dopo l’arrivo dell’ex capoposto nel nuovo Paese d'impiego, la sua carta di legittimazione (e quelle delle persone autorizzate ad accompagnarlo) sia restituita (siano restituite) al Protocollo.
Il Protocollo provvede quindi a cancellare l’iscrizione del posto e del nome/cognome del capoposto nell’«Elenco dei membri del Corpo consolare».