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Privilegi e immunità diplomatici e consolari in Svizzera
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Le persone elencate di seguito sono dispensate dall’obbligo di convertire la loro licenza di condurre straniera in una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3ter lett. c dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC, del 27 ottobre 1976).
Tale dispensa è in linea di principio limitata alle categorie A (motoveicoli) e B (autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso).
- I capi di missioni diplomatiche, gli agenti diplomatici, i membri del personale amministrativo e tecnico e i membri del personale di servizio (titolari di carte di legittimazione di tipo «B», «C», «D» e «E»).
- I capi di posti consolari di carriera e i funzionari consolari di carriera, gli impiegati consolari di carriera, i membri del personale di servizio presso i posti consolari (titolari di carte di legittimazione di tipo «K» a banda rosa/nera, blu/nera o viola/nera).
I familiari delle persone di cui sopra, a condizione che siano titolari di una carta di legittimazione dello stesso tipo di quella del titolare principale o siano titolari di un permesso Ci.
La dispensa accordata non esclude tuttavia che, su richiesta di una delle persone di cui sopra, venga rilasciata una licenza di condurre svizzera. Le persone che desiderano ottenere una licenza di condurre svizzera in cambio della loro licenza di condurre straniera devono superare una corsa di controllo. La corsa di controllo e il rilascio della licenza di condurre svizzera comportano il pagamento di emolumenti. Le persone che non superano la corsa di controllo perdono il diritto a essere dispensate dallo scambio delle licenze e non sono più autorizzate a circolare con un veicolo a motore sul territorio svizzero con la loro licenza di condurre straniera.
Tuttavia, i titolari di licenze rilasciate da Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo in questo ambito (stato luglio 2017: Stati membri dell’Unione europea o dell’AELS, Andorra, Australia, Canada, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Israele, Giappone, Marocco, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino, Singapore, Taiwan, Tunisia) sono dispensati dalla corsa di controllo.
Per maggiori informazioni sulla procedura e sulle formalità da espletare rivolgersi al servizio della circolazione competente per il luogo di domicilio (elenco consultabile al link riportato sotto).
Ai titolari di una licenza di condurre redatta in una lingua che non sia una lingua ufficiale svizzera (tedesco, francese e italiano) o l’inglese si raccomanda di farsi rilasciare, a pagamento, una licenza di condurre internazionale.