In caso di disoccupazione, esiste un fondo che viene disciplinato dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Unemployment Insurance Act) e a cui è obbligatorio aderire.
La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (legge n. 63 del 2001):
- istituisce il fondo per l’assicurazione contro la disoccupazione;
- prevede il pagamento, da parte del fondo, di indennità di disoccupazione a determinate lavoratrici e determinati lavoratori nonché di indennità di malattia, maternità, adozione e mantenimento in caso di disoccupazione di tali lavoratrici e lavoratori;
- istituisce l’autorità competente per l’assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce i compiti dell’autorità e prevede la nomina della persona incaricata dell’assicurazione contro la disoccupazione; e
- tratta questioni correlate a tali temi.
La lavoratrice o il lavoratore versa mensilmente una quota del proprio salario al fondo (Unemployment Insurance Fund, UIF). In caso di disoccupazione, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a una quota dell’ultimo salario netto per un periodo massimo di sei mesi. I limiti superiori previsti per le prestazioni sono relativamente bassi e vengono adeguati spesso. Anche la continuazione del versamento del salario in caso di malattia e maternità avviene tramite l’assicurazione contro la disoccupazione.
Le persone straniere che lavorano in Sudafrica con un contratto a tempo determinato non hanno diritto alle prestazioni dell’UIF.